Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine
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mento della persona in un eventuale Stato Dublino responsabile per l’esame della domanda e in certi casi l’esecuzione dell’allontanamento.
Cpv. 4
Come nel diritto vigente, il capoverso 4 prevede che i dati rilevati in base ai capoversi 1, 2 e 3 sono trasmessi all’UFM, che li inoltra all’unità centrale. La base legale odierna non fa riferimento al capoverso 1. Ora, appare importante includere questi dati, ossia le impronte digitali, giacché sono trasmesse al sistema. Il presente capoverso stabilisce chiaramente che l’UFM è il punto di contatto nazionale per la trasmissione dei dati Eurodac, comprese le impronte digitali delle persone fermate al momento di attraversare illegalmente una frontiera esterna Schengen.
Cpv. 5
I dati trasmessi in virtù dei capoversi 1 e 2, ossia di categoria II, sono registrati già tuttora nel sistema centrale e distrutti automaticamente due anni dopo il rilevamento dattiloscopico. Il capoverso 5 vigente non fa riferimento al capoverso 1. È opportuno colmare quest’omissione. L’articolo 16 del Regolamento Eurodac prevede un nuovo termine per la conservazione dei dati. Trattasi di 18 mesi e non più due anni. La durata di conservazione dei dati di categoria II è pertanto ridotta di sei mesi.
I dati della persona fermata a una frontiera esterna sono pertanto registrati nel sistema durante 18 mesi, salvo che la persona abbia acquisito la cittadinanza di uno Stato vincolato a un accordo d’associazione alla normativa Dublino, abbia lasciato lo spazio Dublino o vi abbia ottenuto un titolo di soggiorno, nel cui caso è prevista come tuttora la cancellazione anticipata.
Cpv. 6
Il capoverso 6 rimanda agli articoli 102b-102g LAsi, applicabili alle procedure definite ai capoversi 1-5. Ora, gli articoli 102d, 102f e 102g LAsi sono stati abrogati dal capitolo 2 della legge federale del 19 marzo 201028 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, con effetto al 1° dicembre 2010. Pertanto occorre ora rimandare unicamente agli articoli 102b, 102c e 102e LAsi.
Art. 102abisLAsi
Cpv. 2
Il capoverso 2 dev’essere modificato onde considerare il fatto che le impronte digitali dei richiedenti protezione internazionale, così come gli altri dati rilevati, devono essere trasmesse entro 72 ore conformemente all’articolo 9 del Regolamento Eurodac. Nel medesimo capoverso occorre prevedere la trasmissione di un dato supplementare, ossia il codice o nome d’utente dell’autorità che ha trattato i dati (nuova lettera f).
28 RU 2010 3387 3418; FF 2009 5286.