Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine
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Cpv. 2bis
È creato un nuovo capoverso 2bisanalogo al capoverso 2terdell’articolo 111i LStr. Se lo stato delle dita dell’interessato impedisce il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali vanno consegnate al sistema centrale entro 48 ore dopo che il rilevamento sia nuovamente possibile con la qualità richiesta. Se lo stato di salute dell’interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali vanno trasmesse al sistema centrale entro 48 ore dopo che il motivo dell’impedimento sia cessato.
Cpv. 2ter
Questo capoverso corrisponde all’articolo 111i capoverso 2quaterLStr. Si tratta di prevedere l’adozione di misure speciali volte a garantire l’efficacia del sistema Eurodac. Pertanto, se gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati è accordato un termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie in vista di garantire il funzionamento del sistema.
Cpv. 2quater
In virtù dell’articolo 11 lettere h-k del Regolamento Eurodac, l’UFM è tenuto a trasmettere al sistema centrale diverse informazioni supplementari elencate al capoverso 2quater.
Qualora un richiedente protezione internazionale ai sensi dell’articolo 18 paragrafo 1 Regolamento Dublino III arrivi nello Stato responsabile conseguentemente a un trasferimento legato a una decisione di ripresa in carico ai sensi dell’articolo 24 Regolamento Dublino, lo Stato responsabile deve comunicare la data d’arrivo. Qualora una persona arrivi nello Stato responsabile conseguentemente a una decisione di presa in carico ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento Dublino III, tutti i dati previsti all’articolo 11 Regolamento Eurodac, comprese le impronte digitali e la data d’arrivo della persona, devono giungere al sistema centrale. La data della domanda, dal canto suo, è trasmessa preliminarmente dallo Stato che ha svolto il trasferimento.
Qualora lo Stato d’origine sia in grado di stabilire che la persona i cui dati sono stati trasmessi a Eurodac ha lasciato il suo territorio, deve aggiungere nel sistema centrale la data della partenza, così da agevolare l’applicazione degli articoli 19 paragrafo 2 e 20 paragrafo 5 Regolamento Dublino III, che limitano in termini di tempo la responsabilità di uno Stato Dublino III in seguito alla partenza della persona in questione. La responsabilità dello Stato Dublino si estingue qualora la persona la cui procedura d’asilo non è conclusa abbia lasciato il territorio degli Stati Dublino per almeno tre mesi. In questi casi, la domanda d’asilo presentata è considerata come una nuova richiesta di protezione internazionale. Inoltre, se una persona lascia uno Stato conseguentemente a una decisione di allontanamento dopo che la sua richiesta di protezione internazionale sia stata respinta conformemente all’articolo 19 paragrafo 3 Regolamento Dublino III, lo Stato responsabile deve trasmettere al sistema centrale la data della partenza. In questi casi si considera che lo Stato Dublino ha trattato la domanda e ha eseguito correttamente il proprio mandato. In caso di nuova domanda di protezione internazionale, la sua responsabilità cessa pertanto di sussistere a causa di una procedura d’asilo precedente.