Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine

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Altra novità: gli Stati Dublino lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con parenti «dipendenti»13 (art. 16 Regolamento Dublino III) e i richiedenti minorenni non accompagnati con parenti in grado di fornire loro assistenza. L’interesse del minore è pertanto assurto a criterio prioritario per l’esame della competenza (art. 6 par. 1 e 8 Regolamento Dublino III), dando così maggior peso al principio dell’unità della famiglia.

La nozione di «familiare» è stata allargata (art. 2 lett. g Regolamento Dublino III). È considerato familiare il padre, la madre o un altro adulto responsabile per il richiedente minorenne in base alla legge o alla prassi dello Stato Dublino in cui si trova l’adulto. Sono inoltre definite per la prima volta le nozioni di «parenti» (art. 2 lett. h Regolamento Dublino III) e di «minore» (art. 2 lett. i Regolamento Dublino III).

Per meglio garantire gli interessi dei minori non accompagnati e di altre persone bisognose di protezione durante la procedura Dublino è stata codificata una disciplina più chiara nei loro riguardi e sono state integrate nuove prescrizioni in termini di sicurezza. Sono previste per esempio garanzie per i minori (art. 6 Regolamento Dublino III). Sono indicati i criteri che gli Stati Dublino devono osservare nel valutare l’interesse superiore del minore (art. 6 par. 3). È inoltre prescritto un diritto alla tutela giurisdizionale (art. 6 par. 2). Inoltre, il ricongiungimento familiare non è possibile solo nei riguardi della famiglia in senso stretto, bensì anche nei riguardi di altri parenti residenti in un altro Stato Dublino e che siano in grado di assistere il minore (art. 8 par. 1 e 2 Regolamento Dublino III). In assenza di familiari o altri parenti, è competente lo Stato Dublino in cui il minore non accompagnato ha presentato la domanda d’asilo, purché ciò sia nell’interesse superiore del minore (art. 8 par. 4 Regolamento Dublino III).

2.1.4 Introduzione di un meccanismo di allerta rapido

Per scongiurare un rischio comprovato di speciale pressione sul sistema di asilo di uno Stato Dublino atta a provocare problemi nel funzionamento del sistema Dublino è introdotto un meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi (art. 33 Regolamento Dublino III). Con ciò ci si propone di evitare per quanto possibile o di individuare rapidamente situazioni problematiche come quella verificatasi in Grecia. Il meccanismo d’allerta rapido è articolato su due livelli: un piano d’azione preventivo e un piano d’azione per la gestione delle crisi.

Qualora, sulla base in particolare delle informazioni ottenute dall’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), la Commissione stabilisca che l’applicazione del Regolamento Dublino III può essere ostacolata per esempio da un rischio comprovato di speciale pressione sul sistema di asilo di uno Stato Dublino, in cooperazione con l’EASO, rivolge raccomandazioni a tale Stato membro invitandolo a redigere un piano d’azione preventivo (par. 1). Qualora la Commissione stabilisca, sulla base dell’analisi dell’EASO, che l’attuazione del piano d’azione preventivo non abbia posto rimedio alle carenze individuate o che si prospetti una crisi, essa, in cooperazione con l’EASO, può chiedere allo Stato Dublino interessato di redigere un piano d’azione per la gestione delle crisi entro un termine di tre mesi (par. 3).

13 Un familiare dipendente è un familiare dipendente dall’assistenza del richiedente l’asilo o un richiedente l’asilo dipendente dall’assistenza di un familiare.