Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine

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2 Scambio di note concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 604/2013 (Regolamento Dublino III)

2.1 Contenuto del regolamento (UE) n. 604/2013

La cooperazione Dublino si fonda sul principio secondo cui ogni domanda d’asilo presentata nello spazio Dublino è effettivamente esaminata e il suo trattamento incombe a un unico Stato. I criteri del Regolamento Dublino II e ora del Regolamento Dublino III determinano lo Stato competente per il trattamento di una domanda d’asilo. Grazie a queste regole per determinare la competenza si evita altresì che nessuno Stato si consideri responsabile per i richiedenti l’asilo (cosiddetti «refugees in orbit»).

Sebbene i principi del sistema Dublino rimangano impregiudicati dalla rifusione del Regolamento Dublino II, il nuovo regolamento (UE) n. 604/2013 comporta tuttavia diversi adeguamenti concernenti il funzionamento del sistema Dublino esistente. I punti principali sono commentati qui sotto.

2.1.1 Potenziamento dell’efficienza del sistema

Con le modifiche qui di seguito ci si propone di accrescere l’efficienza del sistema Dublino.

2.1.1.1 Maggiore efficienza grazie a nuovi termini

Si parla di presa in carico («take charge») qualora in attuazione dei criteri Dublino il trattamento di una domanda d’asilo non incomba allo Stato in cui il richiedente l’asilo soggiorna e ha chiesto asilo, bensì a un altro Stato Dublino in cui il richiedente non ha presentato in precedenza nessuna domanda d’asilo.

I termini per presentare una richiesta di presa in carico conformemente all’articolo 21 paragrafo 1 Regolamento Dublino III sono stati modificati rispetto al Regolamento Dublino II: nel caso di una risposta pertinente di Eurodac, la richiesta va ora presentata entro due mesi dal risultato del confronto Eurodac. In assenza di una risposta pertinente di Eurodac resta applicabile il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda d’asilo vigente. Per il resto, il contenuto dell’articolo 21 Regolamento Dublino III corrisponde all’articolo 17 Regolamento Dublino II.

Ripresa in carico («take back») significa che lo «Stato di primo asilo» o un altro Stato Dublino che esamina la domanda, ovvero ha assunto la competenza per l’esame della domanda è tenuto a riprendere il richiedente l’asilo in vista di svolgere la procedura d’asilo e di allontanamento, qualora il richiedente sia partito a destinazione di un altro Stato Dublino dopo l’avvio della procedura d’asilo; ciò a prescindere dal fatto che la domanda sia stata ritirata, che sia stata erogata una decisione negativa passata in giudicato o che la domanda sia ancora pendente. In questi casi si tratta di richieste delle categorie I e II. Per i richiedenti l’asilo maggiori di 14 anni sono presentate cosiddette richieste di categoria I.

Conformemente all’articolo 23 Regolamento Dublino III è introdotto un nuovo termine per la presentazione della richiesta di ripresa in carico. Finora non erano previsti termini massimi. La richiesta di ripresa in carico va ora presentata entro due mesi dal ricevimento della risposta pertinente Eurodac; in assenza di un siffatto riscontro, il termine è di tre mesi dalla presentazione della domanda d’asilo.