Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine
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1 Grandi linee dell’avamprogetto
Il presente rapporto esplicativo verte sull’approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernenti il recepimento del regolamento (UE) n. 604/20131 (in seguito: Regolamento Dublino III) e del regolamento (UE) n. 603/20132 (in seguito: Regolamento Eurodac), due sviluppi dell’acquis «Dublino/Eurodac».
1.1 Situazione iniziale
Il 5 giugno 2005, il popolo svizzero ha approvato gli accordi bilaterali tra la Svizzera e l’Unione europea (UE) riguardanti l’associazione a Schengen e a Dublino3. La Svizzera si è impegnata a recepire nel proprio diritto nazionale tutti gli strumenti giuridici dell’UE cui è fatto riferimento nell’accordo d’associazione della Svizzera alla normativa Schengen (AAS)4 e nell’accordo d’associazione della Svizzera alla normativa Dublino (AAD)5, denominati l’acquis di Schengen e di Dublino/Eurodac6. La Svizzera ha ratificato i due accordi d’associazione il 20 marzo 2006, mentre l’UE li ha ratificati il 1° febbraio 2008. Gli accordi sono entrati in vigore un mese più tardi, ossia il 1° marzo 2008 e sono applicati dal 12 dicembre 2008. Inoltre, la Svizzera si è detta disposta a recepire, in linea di principio, tutti gli strumenti giuridici riguardanti Schengen o Dublino adottati dall’UE dopo la firma degli accordi d’associazione, il 26 ottobre 2004 (sviluppi dell’acquis di Schengen e di Dublino/Eurodac) e a trasporli all’occorrenza nel proprio diritto nazionale (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS, nonché art. 1 par. 3 e art. 4 AAD).
I regolamenti UE da recepire rappresentano gli sviluppi 2 e 3 dell’acquis «Dublino/Eurodac» notificati alla Svizzera.
1Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione conforme a GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.
2Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 giugno 2013 che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione), nella versione conforme a GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1.
3Cfr. decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli
accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU 2008 447).
4Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea, la
Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione,
all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RU 2008 481; RS 0.362.31).
5Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea
relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera
(RU 2008 515; RS 0.142.392.68).
6Cfr. allegati A e B AAS (RU 2008 492) e art. 1 AAD (RU 2008 517).