Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine
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Il regolamento abroga (con effetto al 20 luglio 2015) il regolamento (CE)
n. 2725/20009 (Regolamento Eurodac). Lo scopo del sistema Eurodac è di consentire un’applicazione ottimale del sistema Dublino.
1.2 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis «Dublino/Eurodac»
L’articolo 4 AAD prevede una procedura speciale per il recepimento e l’attuazione degli sviluppi dell’acquis «Dublino/Eurodac». Anzitutto, l’UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l’adozione degli atti normativi o provvedimenti che rappresentano uno sviluppo dell’acquis «Dublino/Eurodac». In seguito la Svizzera si pronuncia in merito all’accettazione del contenuto e al recepimento nel proprio ordinamento giuridico interno. Tale decisione è notificata all’organo competente (Consiglio o Commissione dell’UE) nei trenta giorni successivi all’adozione da parte dell’UE degli atti normativi o provvedimenti in questione.
La notifica dell’UE e quella della Svizzera costituiscono uno scambio di note che rappresenta per la Svizzera un trattato di diritto internazionale pubblico. Conformemente ai requisiti costituzionali, il trattato dev’essere adottato dal Consiglio federale o dal Parlamento e, in caso di referendum, dal popolo. Se l’adozione dello scambio di note incombe all’Assemblea federale, nella sua nota di replica la Svizzera deve significare all’UE che la Svizzera può essere vincolata dal contenuto dello sviluppo dell’acquis soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali (art. 4 par. 3 AAD). In questo caso la Svizzera dispone, per recepire e attuare lo sviluppo, di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica dell’UE. La votazione su un eventuale referendum dev’essere svolta entro tale periodo. La Svizzera informa immediatamente per scritto il Consiglio e la Commissione dell’adempimento di tutti i requisiti costituzionali. Se non è richiesto referendum, la notifica ha luogo immediatamente dopo la scadenza del termine referendario.
Gli scambi di note riguardanti il recepimento dei regolamenti entrano in vigore in concomitanza con la notifica, che equivale alla ratifica dello scambio di note.
Nella fattispecie, i regolamenti sono stati notificati alla Svizzera il 3 luglio 2013. Il 14 agosto 2013 il Consiglio federale ha deciso di accettarli previo soddisfacimento dei requisiti costituzionali. Lo stesso giorno ha notificato la propria decisione alla Commissione europea. Il termine di due anni scade pertanto il 3 luglio 2015.
Se i due regolamenti non saranno recepiti dalla Svizzera entro tale termine, si applica la procedura speciale prevista dall’AAD (art. 4 par. 6 e 7): l’accordo è sospeso e il Comitato misto esamina entro 90 giorni una possibile soluzione consensuale. Se non è trovata una soluzione, trascorso tale periodo l’accordo cessa di essere applicabile.10
9 Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio dell’11 dicembre 2000 che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino, GU L 316 del 15.12.2000, pag. 1
10 Cfr. Messaggio concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali II, FF 2004 5433 segg.