Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine
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compatibili con la CEDU e con la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 195132 sullo statuto dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo del 31 gennaio 196733 sullo statuto dei rifugiati.
5.2 Applicabilità provvisoria parziale di disposizioni del regolamento (UE) n. 604/2013
Conformemente all’articolo 49 Regolamento Dublino III, lo stesso entra in vigore a livello dell’UE il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (19 luglio 2013). Si applica invece soltanto a partire dal primo giorno del sesto mese successivo alla sua entrata in vigore e, da tale data, è applicabile a ogni richiesta di presa in carico o di ripresa in carico (1 gennaio 2014).
Per il recepimento e la trasposizione del Regolamento Dublino III nel proprio diritto nazionale, la Svizzera dispone in linea di principio di un termine massimo di due anni, giacché occorre l’approvazione del Parlamento (e all’occorrenza anche del popolo). Se la Svizzera si attenesse a questo termine che le spetta di diritto, la nuova regolamentazione Dublino sarebbe applicata, per quanto riguarda il nostro Paese, con circa un anno e mezzo di ritardo rispetto all’UE. Ciò potrebbe comportare problemi e ritardi nell’ambito della cooperazione Dublino tra la Svizzera e gli altri Stati Dublino.
Per il Regolamento Eurodac il problema non si pone, giacché il regolamento stesso prevede un termine di due anni per l’attuazione. Conformemente all’articolo 46, il regolamento si applica a decorrere dal 20 luglio 2015. Si può dare per acquisito che entro tale data la Svizzera avrà ultimato il recepimento e l’attuazione del Regolamento Eurodac.
Per i motivi esposti qui di seguito è pertanto proposto di attuare in via provvisoria le disposizioni direttamente applicabili del Regolamento Dublino III in concomitanza con l’attuazione dello stesso nell’UE, ossia dal 1° gennaio 2014. Ciò è possibile in virtù dell’articolo 4 paragrafo 3 AAD, secondo cui laddove la Svizzera disponga di un termine di due anni per il recepimento e l’attuazione, applica provvisoriamente, ove possibile, il contenuto dell’atto o del provvedimento in questione.
Le disposizioni direttamente applicabili del Regolamento Dublino III non richiedono un’attuazione a livello di legge e non contrastano con nessuna norma di legge vigente.
Concernono la procedura Dublino con altri Stati Dublino (in particolare i cap. 2–4, 7–9 del Regolamento Dublino III), costituiscono pertanto un tutto a sé stante e di conseguenza sono facilmente delimitabili dalle disposizioni non direttamente applicabili.
Pertanto, nella fattispecie, un’attuazione provvisoria (parziale) del Regolamento Dublino III è opportuna e, in linea di principio, possibile, sempreché l’UE vi acconsenta. Prima di procedere all’attuazione provvisoria occorre pertanto sollecitare l’approvazione dell’UE.
Qui di seguito è esaminato se un’attuazione provvisoria parziale delle disposizioni del Regolamento Dublino III direttamente applicabili sia giuridicamente ammissibi-