Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine

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Cpv. 2bis

Occorre un nuovo capoverso 2bische prenda in considerazione il termine di 72 ore impartito agli Stati Dublino per trasmettere i dati al sistema centrale. Conformemente all’articolo 9 paragrafo 1 del nuovo regolamento Eurodac, le impronte digitali dei richiedenti l’asilo vanno trasmesse al sistema Eurodac entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale. La stessa regola si applica alle persone fermate all’atto di entrare illegalmente nello spazio Schengen da uno Stato Dublino qualora non siano incarcerate in vista dell’allontanamento o dell’espulsione e permangano sul territorio dello Stato in questione fino alla loro espulsione. I dati vanno trasmessi entro 72 ore dalla data del fermo (art. 14 par. 2 Regolamento Eurodac). La mancata osservanza della regola delle 72 ore non esonera tuttavia lo Stato dall’obbligo di fornire i dati.

Se la persona fermata all’atto di entrare illegalmente nello spazio Dublino è incarcerata per una durata superiore a 72 ore e i suoi dati sono rilevati conformemente al capoverso 1, la trasmissione dei dati al sistema centrale deve intervenire prima della scarcerazione (art. 14 par. 3 Regolamento Eurodac).

Il nuovo termine di 72 ore mira a garantire un’applicazione efficace e diligente del Regolamento Eurodac per consentire una determinazione chiara delle responsabilità in virtù del Regolamento Dublino III. I dati del capoverso 2 vanno trasmessi simultaneamente alle impronte digitali.

Cpv. 2ter

Se lo stato delle dita dell’interessato impedisce il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali vanno consegnate al sistema centrale entro 48 ore dopo che il rilevamento sia nuovamente possibile con la qualità richiesta. Idem se lo stato di salute dell’interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rilevamento dattiloscopico. Le impronte digitali vanno parimenti trasmesse al sistema centrale entro 48 ore dopo che il motivo dell’impedimento sia cessato, conformemente all’articolo 14 paragrafi 4 e 5 del Regolamento Eurodac modificato.

Cpv. 2quater

L’articolo 9 paragrafo 2 Regolamento Eurodac prevede che se gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati è accordato un termine supplementare di 48 ore per adottare le misure necessarie in vista di garantire il funzionamento del sistema. Queste misure devono garantire la continuità e l’operatività del sistema. Conformemente all’articolo 4 paragrafo 5 Regolamento Eurodac occorre prevedere un piano nazionale da attivarsi all’occorrenza.

Cpv. 3

Come nel diritto vigente, il capoverso 3 prevede che i posti di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia o competenti in materia di stranieri possono rilevare le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai 14 anni che soggiornano illegalmente in Svizzera, al fine di verificare se hanno già presentato una domanda d’asilo in un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (dati di categoria III). Questi dati non saranno, come detto, registrati nel sistema Eurodac. È previsto soltanto un confronto dei dati per consentire il trasferi-