Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
mesi. Si rinuncia pertanto a indicare nella legge che i giorni di carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto sono computati nella durata massima di sei mesi di cui all’articolo 79 LStr.
Art. 80
Cpv. 2bis
Dato che la carcerazione in vista di rinvio coatto nell’ambito della procedura Dublino è codificata nel nuovo articolo 76a e che pertanto è abrogato il numero 6 dell’articolo 76 capoverso 1 lettera b, occorre stralciare il rimando corrispondente. Inoltre, l’ordine e l’esame della carcerazione nell’ambito della procedura Dublino sono ora codificati, per motivi di trasparenza, in una nuova disposizione (art. 80a).
Art. 80a Ordine di carcerazione ed esame della carcerazione nell’ambito della
procedura Dublino
Il presente articolo corrisponde in gran parte al vigente articolo 80 LStr.
Cpv. 1
Come secondo l’articolo 80, la carcerazione è ordinata dall’autorità del Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione.
Lett. a
Nell’ambito della procedura Dublino, le decisioni vanno erogate e notificate, per quanto possibile, nei centri di registrazione o nei centri speciali ed eseguite dalle autorità del Cantone d’ubicazione. Logicamente, non è pertanto il Cantone d’ubicazione, bensì l’Ufficio federale della migrazione (UFM) a ordinare la carcerazione preliminare nell’ambito della procedura Dublino, sempreché lo straniero soggiorni in un centro di registrazione o in un centro speciale secondo l’articolo 26 capoverso 1bisLAsi.
Lett. b
Se nell’ambito della procedura Dublino lo straniero è stato attribuito a un Cantone, l’ordine di carcerazione preliminare compete a quel Cantone.
Cpv. 2
Lett. a
Se la decisione di allontanamento o di espulsione nell’ambito della procedura Dublino è notificata in un centro di registrazione o in un centro speciale (art. 26 cpv. 1bis LAsi), l’ordine di carcerazione in vista di rinvio coatto compete all’UFM (art. 76a AP-LStr).
Lett. b
Se lo straniero è stato attribuito a un Cantone, l’ordine di carcerazione in vista di rinvio coatto compete al Cantone. Ciò corrisponde al vigente articolo 80 capoverso 1.