Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine
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frontalieri registrino con diligenza segnatamente le entrate illegali di cittadini di Stati terzi nello spazio Schengen e le comunichino rapidamente al sistema centrale.
3.1.2 Contrassegno dei dati
Attualmente i dati dei rifugiati riconosciuti sono bloccati nel sistema centrale. Ciò significa che i dati non sono trasmessi agli Stati Dublino in caso di risultato positivo della consultazione del sistema. L’applicazione della revisione del Regolamento Eurodac comporterà la liberazione di questi dati, che saranno tuttavia contrassegnati (art. 18 Regolamento Eurodac). Ciò significa che lo Stato Dublino che concede asilo o protezione a un richiedente deve contrassegnare conseguentemente i dati del sistema centrale. Inoltre, il sistema centrale informa tutti gli Stati Dublino che hanno in precedenza trasmesso dei dati riguardanti questa persona, affinché contrassegnino parimenti tali dati. Non appena contrassegnati, i dati relativi alla persona che ha ottenuto protezione internazionale saranno trasmessi come sinora allo Stato che chiede un confronto digitale, ma recheranno d’ora in poi un contrassegno distintivo che indicherà lo statuto particolare della persona. Il passaggio dal blocco al contrassegno dei dati implicherà un onere lavorativo cospicuo all’entrata in vigore del Regolamento Eurodac. Il contrassegno consentirà di identificare le persone che beneficiano della protezione di uno Stato Dublino e consentirà l’allontanamento a destinazione dello Stato che ha concesso tale protezione in virtù degli accordi di riammissione.
Inoltre, la soppressione del contrassegno deve intervenire al momento previsto dal nuovo regolamento. Sono contrassegnati i dati di tutte le persone che hanno presentato una domanda di protezione internazionale e che hanno ottenuto un permesso di soggiorno, sia in virtù della LStr sia conseguentemente alla concessione dell’asilo, oppure che sono state ammesse a titolo provvisorio in Svizzera. Il contrassegno è soppresso non appena il permesso o lo statuto della persona in Svizzera è revocato o termina. I dati riguardanti i richiedenti protezione internazionale sono cancellati automaticamente soltanto dieci anni dopo il rilevamento delle impronte digitali (art. 10 Regolamento Eurodac). La cancellazione anticipata dei dati del richiedente protezione internazionale può intervenire soltanto se questi ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato Dublino (art. 13 Regolamento Eurodac).
A determinate condizioni, gli Stati membri dell’UE avranno inoltre accesso ai dati di Eurodac a fini di contrasto (cfr. n. 3.1.3). I dati contrassegnati sono bloccati, se destinati alle autorità a fini di contrasto, tre anni dopo la concessione della protezione internazionale. Ciò significa che se la persona ricercata ha ottenuto protezione internazionale da almeno tre anni, nessun risultato positivo sarà trasmesso alle autorità che intendono servirsi dei dati a fini di contrasto. Se lo statuto della persona è revocato i dati devono essere nuovamente disponibili.
3.1.3 Accesso ai dati a fini di contrasto
Gli articoli 5 e 7 e il capitolo VI del nuovo regolamento prevedono la possibilità per gli Stati membri dell’UE di accedere, a determinate condizioni, ai dati del sistema Eurodac. Occorre segnatamente che la consultazione delle banche dati nazionali e di quelle degli altri Stati Dublino in applicazione delle decisioni 2008/615/GAI25 e
25 Decisione 2008/615/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, GU L 210 del 06.8.2008, pag. 1.