Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine

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la carcerazione in vista di rinvio coatto, il pertinente ordine di carcerazione e l’esame della carcerazione nell’ambito della procedura Dublino. I motivi di carcerazione nell’ambito della procedura Dublino sono tuttora retti dall’articolo 75 capoverso 1bisLStr (carcerazione preliminare) e dall’articolo 76 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 6 LStr (carcerazione in vista di rinvio coatto). La carcerazione preliminare e in vista del rinvio coatto nell’ambito della procedura Dublino sono oggetto di disposizioni distinte (art. 75a e 76a AP-LStr).

Nella LAsi occorre inserire la ripresa della procedura dopo lo stralcio. Occorre altresì adeguare l’articolo 107a LAsi che disciplina l’effetto sospensivo nell’ambito della procedura Dublino.

Infine, sia la LStr sia la LAsi sono completate mediante l’aggiunta dei riferimenti al nuovo Regolamento Dublino III.

2.2.3 Commento alle singole disposizioni

2.2.3.1 Disposizioni della LStr

Nel presente capitolo sono illustrate le modifiche della LStr connesse all’attuazione del Regolamento Dublino III.

Art. 64a

Cpv. 1

La presente disposizione rimanda al Regolamento Dublino II. Il recepimento del nuovo Regolamento Dublino III richiede un adeguamento del rimando. È inoltre soppresso il rimando all’AAD, giacché per definizione la competenza a norma del Regolamento Dublino III può concernere esclusivamente gli Stati Dublino, il che rende superfluo il rimando.

Art. 75

Cpv. 1, frase introduttiva

Nella versione tedesca è operata una correzione squisitamente redazionale nella frase introduttiva: «eine Person» anziché «einer Person».

Cpv. 1bis

La carcerazione preliminare nell’ambito della procedura Dublino è ormai retta dall’articolo 75a LStr, per cui il presente capoverso diventa caduco.

Art. 75a Carcerazione preliminare nell’ambito della procedura Dublino

Cpv. 1

Secondo il diritto vigente, la carcerazione preliminare poteva essere ordinata nel contesto della procedura Dublino unicamente qualora lo Stato interessato avesse acconsentito alla richiesta di trasferimento dello straniero o tale richiesta fosse stata presentata dalla Svizzera in seguito a una risposta pertinente Eurodac. Ciò presupponeva tuttavia che lo straniero negasse all’autorità competente svizzera di possedere un vincolo qualsiasi con uno Stato Dublino (art. 75 cpv. 1bisLStr).