Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine
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Il Regolamento Dublino III integra una nuova disposizione sulla carcerazione (art. 28; cfr. punto 2.1.2.5). Stante la modifica, nella LStr, della durata della carcerazione e dei presupposti per l’ordine di carcerazione, la carcerazione preliminare è codificata separatamente nel nuovo articolo 75a LStr (avamprogetto).
La formulazione aperta dell’articolo 28 paragrafo 3 Regolamento Dublino III ammette il mantenimento di diversi tipi di carcerazione nel diritto nazionale. Le tipologie previste dalla LStr (carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto) non devono pertanto essere adeguate in maniera sostanziale, ma soltanto per quanto concerne la durata della carcerazione e i presupposti per l’ordine di carcerazione.
Conformemente al Regolamento Dublino III, la carcerazione può essere ordinata soltanto in casi specifici, ove sussista un rischio notevole che lo straniero si renda irreperibile, al fine di garantire l’esecuzione dell’allontanamento (o trasferimento, conformemente al Regolamento Dublino III; art. 28 par. 2). L’articolo 75a capoverso 1 LStr codifica tale presupposto. L’autorità competente può, per garantire il trasferimento nello Stato Dublino competente, incarcerare lo straniero qualora sussista un elevato rischio che si renda irreperibile.
Gli Stati Dublino sono liberi di definire nel loro diritto nazionale la nozione di «rischio che lo straniero si renda irreperibile». La definizione deve tuttavia fondarsi su criteri obiettivi definiti dalla legge (art. 2 lett. n Regolamento Dublino III). Questi criteri sono precisati alle lettere a e b del capoverso 1 dell’articolo 75a LStr e sono fortemente ispirati dai presupposti per la carcerazione preliminare secondo le disposizioni vigenti.
La lettera a si riferisce ai medesimi presupposti tuttora applicabili alla carcerazione preliminare. È stato tralasciato il presupposto della revoca passata in giudicato o della mancata proroga del permesso, giacché sono casi che non si verificano nell’ambito della procedura Dublino.
La lettera b corrisponde al vigente articolo 75 capoverso 1bis. Per analogia al diritto vigente, può essere ordinata la carcerazione preliminare qualora lo straniero neghi all’autorità competente di possedere o aver posseduto un titolo di soggiorno o un visto rilasciati da uno Stato Dublino o di aver presentato una domanda d’asilo in tale Stato.
Cpv. 2
L’articolo 28 paragrafo 3 del Regolamento Dublino III prevede una durata massima della carcerazione per ogni singola fase della procedura Dublino.
Il capoverso 2 dell’articolo 75a LStr codifica la durata massima della carcerazione preliminare qualora lo straniero oggetto della procedura Dublino presenti una domanda d’asilo in Svizzera.
Lett. a
La carcerazione ha durata quanto più breve possibile (obbligo di celerità; art. 28 par. 3 Regolamento Dublino III). Nel caso dei richiedenti l’asilo17 può comportare un mese al massimo dalla presentazione della domanda d’asilo fino alla presentazione della richiesta di presa o ripresa in carico (art. 21 e 23 Regolamento Dublino III) al potenziale Stato Dublino competente.
17 Persone straniere di categoria I secondo il Regolamento Eurodac.