Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine

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Inoltre, la banca dati consente il confronto dei dati delle persone maggiori di 14 anni sprovviste dei documenti richiesti per il soggiorno che vengono fermate sul territorio di un dato Stato (dati di categoria III) con i dati di categoria I.

I dati di categoria I sono confrontati a quelli del sistema centrale, dopodiché sono registrati nello stesso. I dati di categoria II sono registrati nel sistema senza previo confronto. I dati di categoria III sono confrontati unicamente con i dati dei richiedenti l’asilo allo scopo di determinare se la persona sia nota al sistema. Non sono invece registrati nello stesso. La conferma tramite il sistema Eurodac che una persona abbia già presentato una domanda d’asilo in un altro Stato Dublino e che l’esame della stessa sia in corso o ultimato costituisce, conformemente al Regolamento Dublino, uno dei motivi che consentono di determinare la responsabilità dello Stato Dublino che ha trattato per primo la domanda d’asilo. La prima entrata illegale in uno Stato Dublino costituisce parimenti uno dei criteri per determinare la responsabilità di uno Stato Dublino per il trattamento di una domanda d’asilo.

Con il nuovo Regolamento Eurodac, il principio di base del funzionamento del sistema Eurodac resta immutato. La revisione del regolamento introduce tuttavia alcune innovazioni illustrate qui di seguito.

3.1.1 Trasmissione di dati supplementari al sistema centrale

I principali dati dei richiedenti l’asilo e delle persone fermate all’atto di valicare illegalmente una frontiera esterna Schengen trasmessi al sistema centrale sono le impronte digitali. Altri dati quali il luogo e la data della presentazione della domanda d’asilo o del fermo, la data del rilevamento dattiloscopico, la data della trasmissione dei dati vanno da sempre comunicati al sistema centrale. Conformemente agli articoli 11 e 14 paragrafo 2 del Regolamento Eurodac riveduto, è opportuno aggiungere il nome d’utente dell’autorità che fornisce i dati (identificativo utente dell’operatore, operator user ID). Può trattarsi di un codice o di un nome da definirsi dalla Svizzera.

Inoltre, in presenza di un richiedente protezione internazionale (categoria I), occorre fornire diverse informazioni supplementari in funzione della situazione, conformemente all’articolo 11 lettere h-k Regolamento Eurodac. Qualora una persona sia presa o ripresa in carico dalla Svizzera, occorre comunicare al sistema centrale la data dell’arrivo in Svizzera. Qualora sia comprovato che una persona ha lasciato gli Stati Dublino per oltre tre mesi, oppure al momento dell’esecuzione riuscita di un allontanamento, occorre comunicare la data della partenza. Infine, se la Svizzera accetta di essere lo Stato responsabile e di trattare la domanda di protezione internazionale in virtù dell’articolo 17 del Regolamento Dublino III, occorre comunicare al sistema centrale la data dell’erogazione della decisione.

Conformemente all’articolo 9 del nuovo Regolamento Eurodac, le impronte digitali dei richiedenti l’asilo devono essere trasmesse al sistema centrale entro 72 ore dalla presentazione della domanda di protezione internazionale. La medesima regola si applica anche alle persone fermate all’atto di entrare illegalmente in uno Stato Dublino. Questa regola delle 72 ore non si applica invece ai cittadini di Stati terzi o agli apolidi che soggiornano illegalmente in uno Stato Dublino, giacché i dati possono essere soltanto confrontati e non sono registrati nel sistema (art. 17 Regolamento Eurodac). Lo scopo di questo nuovo termine è di garantire che gli Stati Dublino