Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine

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Se uno straniero soggiorna in uno Stato Dublino senza presentavi una domanda d’asilo ma ha chiesto asilo e magari è già stato oggetto di una procedura d’asilo in un altro Stato Dublino, può parimenti essere presentata una richiesta di ripresa in carico. In tale contesto si applicano i medesimi termini previsti dall’articolo 23 Regolamento Dublino III. Conformemente al paragrafo 4 dell’articolo 24 Regolamento Dublino III vi è inoltre la possibilità, in virtù della direttiva 2008/115/CE11 (Direttiva sul rimpatrio), di avviare una procedura di rimpatrio. Tuttavia, in caso di richiesta Dublino al competente Stato Dublino, la Direttiva sul rimpatrio non produce effetto.

2.1.1.2 Criteri concernenti la discrezionalità

Già il Regolamento Dublino II concedeva a ciascuno Stato Dublino la possibilità di decidere di esaminare una domanda d’asilo sotto il profilo materiale anche qualora un altro Stato Dublino fosse competente per l’esame conformemente ai criteri stabiliti dal regolamento (cosiddetto diritto di esaminare la domanda o clausola di sovranità art. 3 par. 2 Regolamento Dublino II). Ciò facendo, lo Stato che procedeva all’esame diventava lo Stato Dublino competente. Inoltre, conformemente all’articolo 15 paragrafo 3 Regolamento Dublino II, ciascuno Stato Dublino poteva, su domanda di un altro Stato Dublino, trattare per motivi umanitari una domanda d’asilo per la quale non era competente, purché il richiedente l’asilo desse il proprio consenso (cosiddetta clausola umanitaria). Le due clausole sono ora riassunte nell’articolo 17 paragrafo 1 Regolamento Dublino III. Come sinora, la disposizione lascia aperta la possibilità di esaminare una domanda. Conformemente all’articolo 17 paragrafo 2 Regolamento Dublino III, uno Stato Dublino può, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, chiedere a un altro Stato Dublino di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri definiti dal regolamento. Le persone interessate devono esprimere il loro consenso per scritto.

2.1.1.3 Precisazione delle disposizioni per la delega delle competenze

Le clausole per la delega delle competenze (art. 19 Regolamento Dublino III) sono meglio precisate. L’articolo 19 descrive dettagliatamente la cessazione delle competenze, l’onere probatorio e le conseguenze della delega. Con queste chiarificazioni ci si propone di garantire un’applicazione più uniforme del Regolamento Dublino III e di evitare le interpretazioni divergenti nei diversi Stati Dublino. Con ciò sarà più agevole determinare lo Stato Dublino competente.

2.1.1.4 Nuove disposizioni riguardanti i trasferimenti

Il Regolamento Dublino III comporta disposizioni complementari finalizzate ad agevolare la cooperazione tra Stati Dublino nell’ambito dell’espletamento pratico dei trasferimenti. Le nuove disposizioni concernono i trasferimenti avvenuti erroneamente (art. 29 par. 3 Regolamento Dublino III) e i costi del trasferimento (art. 30 Regolamento Dublino III). I costi del trasferimento sono a carico dello Stato Dubli-

11 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348 del 24.2.2008, pag. 98.