Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine
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secondo l’articolo 76 LStr. Occorre tuttavia precisare che la carcerazione fino a 30 giorni dal centro di registrazione o dal centro speciale (art. 26 cpv. 1bisLAsi), ordinata tuttora dall’UFM senza altre condizioni, non sarà più possibile nell’ambito della procedura Dublino (art. 76 cpv. 1 n. 5 LStr).
Se è stata erogata una decisione di allontanamento o espulsione di primo grado nell’ambito della procedura Dublino e se tale decisione è stata notificata in un centro di registrazione, in un centro speciale (art. 26 cpv. 1bisLAsi) o nel Cantone, è possibile ordinare la carcerazione in vista di rinvio coatto per garantire l’esecuzione del provvedimento. Le lettere a e b del capoverso 1 rimandano ai nuovi criteri obiettivi dell’articolo 75a capoverso 1 LStr per la determinazione dell’esistenza di un rischio che lo straniero si renda irreperibile. Corrispondono in larga misura ai presupposti tuttora vigenti per l’ordine della carcerazione in vista di rinvio coatto.
Cpv. 2
Il presente capoverso disciplina la durata massima della carcerazione in vista di rinvio coatto. Dopo l’approvazione da parte dello Stato Dublino competente o dopo la fine dell’effetto sospensivo di un eventuale rimedio giuridico per l’impugnazione della decisione di allontanamento o di espulsione, la durata della carcerazione può comportare sei settimane al massimo (art. 28 par. 3 Regolamento Dublino III). Sinora la carcerazione in vista di rinvio coatto nell’ambito della procedura Dublino poteva comportare 30 giorni al massimo (art. 76 cpv. 2 LStr).
Il principio sinora vigente secondo cui la carcerazione in vista di rinvio coatto è quanto più breve possibile (obbligo di celerità) conserva la propria validità.
Come nel diritto vigente, la carcerazione in vista di rinvio coatto non è prorogabile (art. 28 par. 3 sottopar. 4 Regolamento Dublino III). Qualora l’esecuzione del trasferimento Dublino non possa intervenire entro sei settimane, la persona va scarcerata.
Art. 78
Cpv. 3
Siccome la carcerazione preliminare e la carcerazione in vista di rinvio coatto nell’ambito della procedura Dublino sono oggetto dei nuovi articoli 75a e 76a LStr e siccome per i casi Dublino non è prevista la carcerazione cautelativa, occorre riformulare il rimando agli articoli 75, 76 e 77. La disposizione non subisce tuttavia modifiche materiali.
Art. 79
Cpv. 1
Siccome la carcerazione preliminare e la carcerazione in vista di rinvio coatto nell’ambito della procedura Dublino sono oggetto dei nuovi articoli 75a e 76a LStr e siccome per i casi Dublino non è prevista la carcerazione cautelativa, occorre riformulare il rimando agli articoli 75, 76 e 77. La disposizione non subisce tuttavia modifiche materiali.
La durata massima della carcerazione (preliminare e in vista di rinvio coatto) nell’ambito della procedura Dublino comporta, in funzione dei casi, cinque mesi. Non essendo inoltre prevista una carcerazione cautelativa nell’ambito della procedura Dublino, in pratica non si verificheranno casi di carcerazione eccedente i cinque