Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
Cpv. 3
Questo capoverso corrisponde materialmente all’articolo 80 capoverso 3. Siccome nell’ambito della procedura Dublino non è ordinata la carcerazione in vista di rinvio coatto secondo l’articolo 77, non c’è nessun rimando a tale disposizione.
Cpv. 4
Come il vigente articolo 80 capoverso 2bis, il presente capoverso disciplina la competenza per la procedura e l’esame della carcerazione. In futuro, qualora la persona soggiorni in un centro di registrazione o in un centro speciale (art. 26 cpv. 1bisLAsi), l’UFM potrà ordinare la carcerazione preliminare e in via di rinvio coatto (art. 75a e 76a AP-LStr) nell’ambito della procedura Dublino (art. 80a cpv. 1 e 2 AP-LStr). Il capoverso 4 prevede che se la carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto è stata ordinata dall’UFM, la competenza e la procedura per l’esame della legalità e dell’adeguatezza della carcerazione sono rette dagli articoli 105, 108, 109 e 111 LAsi.
Cpv. 5
La competenza per la procedura e l’esame della carcerazione è retta dal diritto del Cantone in cui è stato notificato l’ordine di carcerazione in vista di rinvio coatto (Cantone di attribuzione). Ciò presuppone che, su richiesta dello straniero, la legalità e l’adeguatezza della carcerazione possano essere esaminate in ogni tempo da un’autorità giudiziaria in procedura scritta. Ciò corrisponde al vigente articolo 80 capoverso 2bis.
Cpv. 6
Corrisponde all’articolo 80 capoverso 3 vigente.
Cpv. 7
Corrisponde all’articolo 80 capoverso 4 vigente.
Cpv. 8
La presente disposizione corrisponde ampiamente, sotto il profilo materiale, all’articolo 80 capoverso 5. L’unica modifica concerne il momento della presentazione della nuova istanza di scarcerazione.
Lett. a
Nell’ambito della procedura Dublino, in caso di carcerazione preliminare secondo l’articolo 75a capoverso 2 può essere presentata una nuova istanza di scarcerazione già dopo un mese, come sinora.
Lett. b
Nel caso di carcerazione preliminare secondo l’articolo 75a capoverso 3, dopo due mesi potrà essere presentata una nuova istanza di scarcerazione.
Lett. c
La nuova durata massima della carcerazione in vista di rinvio coatto secondo l’articolo 76a è di sei settimane. Se, per una nuova istanza di scarcerazione, si prevedesse un termine di due mesi come sinora non sarebbe di fatto possibile presentare una nuova istanza di scarcerazione durante la carcerazione.