Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine
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Cpv. 9
La presente disposizione sul termine della carcerazione corrisponde, sotto il profilo materiale, all’articolo 80 capoverso 6 vigente.
Art. 109a
Cpv. 2 lett. b
Il vigente capoverso 2 lettera b dell’articolo 109a LStr rimanda al Regolamento Dublino II. Il recepimento del nuovo Regolamento Dublino III richiede un adeguamento del rimando.
2.2.3.2 Disposizioni della LAsi
Art. 22
Cpv. 1ter
Frase introduttiva
Il vigente capoverso 1terdell’articolo 22 LAsi rimanda al Regolamento Dublino II. Il recepimento del nuovo Regolamento Dublino III richiede un adeguamento del rimando.
Art. 35a Ripresa della procedura in seguito al ritiro della domanda d’asilo
Per garantire l’accesso effettivo alla procedura d’asilo, lo Stato Dublino competente deve prevedere la possibilità per il richiedente di chiedere che sia portato a termine l’esame della sua domanda d’asilo (art. 18 cpv. 2 Regolamento Dublino III). Qualora il richiedente abbia ottenuto soltanto una decisione di primo grado, lo Stato Dublino competente deve inoltre garantire la via giudiziaria.
Il vigente articolo 35a LAsi disciplina lo stralcio e la non entrata nel merito dopo la ripresa della procedura d’asilo. Prevede che, se una persona la cui domanda d’asilo è stata stralciata presenta una nuova domanda d’asilo, la procedura d’asilo va ripresa.
La disposizione è stata abrogata in occasione dell’ultima revisione della LAsi21, per cui occorre prevederne una nuova. Il nuovo articolo prevede che la procedura d’asilo va ripresa in seguito a uno stralcio, purché la persona che durante la procedura d’asilo ha ritirato la propria domanda d’asilo possa chiedere per scritto che sia ultimato l’esame della sua domanda d’asilo oppure possa presentare una nuova domanda d’asilo. Ciò corrisponde alle prescrizioni dell’articolo 18 paragrafo 2 sottoparagrafo 2 Regolamento Dublino III.
Art. 107a
Conformemente all’articolo 19 paragrafo 2 del Regolamento Dublino II, il ricorso o la revisione della decisione non ha effetto sospensivo ai fini dell’esecuzione del trasferimento nello Stato Dublino competente salvo che il giudice o l’organo giuri-
21 Messaggio del 26 maggio 2010 concernente la modifica della legge sull’asilo, FF 2010 3929.