Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine

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Conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sono sottoposti a referendum i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili (n. 1), prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) o comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3). Qualsiasi trattato concernente il recepimento di uno sviluppo dell’acquis «Dublino/Eurodac» può essere denunciato dalla Svizzera o dal Consiglio dell’UE alle condizioni previste dagli accordi d’associazione (cfr. art. 16 par. 1 AAD). Il recepimento dei regolamenti Dublino III ed Eurodac non concerne l’adesione a un’organizzazione internazionale. Resta da stabilire se i due scambi di note costituiscono disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione delle quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. Per disposizioni importanti che contengono norme di diritto s’intendono, conformemente all’articolo 22 capoverso 4 LParl, le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono peraltro considerate importanti le disposizioni che contengono norme di diritto internazionale emanate sotto forma di legge federale in virtù dell’articolo 164 capoverso 1 Cost.

I due regolamenti prevedono sviluppi del funzionamento del sistema Dublino e della banca dati Eurodac. Il Regolamento Dublino III prevede una procedura con cui determinare, secondo criteri obiettivi, lo Stato Dublino competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata a uno Stato Dublino. Il Regolamento Eurodac, dal canto suo, disciplina in particolare la registrazione di dati personali sensibili nell’ambito della procedura d’asilo o dell’entrata in Svizzera di persone che non dispongono dei documenti richiesti. Prevede altresì in quale misura gli Stati Dublino sono autorizzati a registrare i dati o a consultarli.

Pertanto, diverse disposizioni direttamente applicabili dei due regolamenti contengono norme di diritto e vanno considerate importanti, giacché potrebbero essere erogate sul piano nazionale soltanto sotto forma di legge formale conformemente all’articolo 164 capoverso 1 lettere c e g Cost. Inoltre, l’attuazione dei regolamenti implica nella fattispecie un adeguamento di legge in senso formale.

Pertanto, i decreti federali che approvano gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti Dublino III e Eurodac sottostanno a referendum facoltativo in virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

Conformemente all’articolo 141a capoverso 2 Cost., il decreto federale che approva uno scambio di note e le modifiche di legge connesse possono essere integrati in un unico atto legislativo. Nella fattispecie è d’uopo prevedere un decreto federale per ciascun regolamento.

La Svizzera dovrà informare l’UE dell’adempimento dei propri requisiti costituzionali entro il 3 luglio 2015.

5.1.2 Compatibilità con gli obblighi internazionali

Il recepimento dei due sviluppi dell’acquis «Dublino/Eurodac» è conforme agli obblighi internazionali assunti dalla Svizzera.

Il recepimento del Regolamento Dublino III e del Regolamento Eurodac migliora complessivamente lo statuto giuridico degli stranieri interessati. Le modifiche sono