Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine

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zione di esperto in dattiloscopia. La Svizzera è libera di definire i compiti e le competenze dell’esperto. Con il nuovo articolo s’intende consentire all’UFM, in collaborazione con il Servizio AFIS/ADN dell’Ufficio federale di polizia (fedpol), di definire le formazioni richieste per svolgere la funzione. Il Consiglio federale deciderà inoltre in merito allo statuto e alla subordinazione amministrativa dell’esperto.

3.2.3 Commento alle singole disposizioni

Art. 111d cpv. 5 (nuovo) LStr

Occorre un nuovo capoverso 5 in cui sia previsto che i dati provenienti dalla banca dati Eurodac non possono in nessun caso essere trasmessi a uno Stato che non applica il Regolamento Dublino, conformemente a quanto previsto dall’articolo 35 del Regolamento Eurodac. Pertanto, qualora rinuncino a partecipare a Dublino III, Gran Bretagna e Danimarca non potranno ottenere questi dati nell’ambito della cooperazione Schengen o Dublino. Il nuovo capoverso concerne i dati Eurodac riguardanti gli stranieri fermati sia alla frontiera svizzera sia sul territorio svizzero. Occorre una normativa identica anche nella LAsi, affinché il principio sia applicato anche nel settore dell’asilo. Al momento la Svizzera non ha accesso ai dati Eurodac a fini di contrasto, per cui è superfluo codificare qui la comunicazione dei dati a tale scopo agli Stati non vincolati da un accordo d’associazione alla normativa Dublino.

Art. 111i LStr

Cpv. 1

Il capoverso 1 vigente tratta già del rilevamento delle impronte digitali degli stranieri che entrano illegalmente in Svizzera da uno Stato non vincolato a un accordo d’associazione alla normativa Dublino che non sono respinti alla frontiera. Trattasi dei dati detti di categoria II.

Il capoverso 1 va completato conseguentemente a una precisazione figurante nell’articolo 14 paragrafo 1 del nuovo Regolamento Eurodac. La persona che resta sul territorio dello Stato Dublino dopo esservi entrata illegalmente e che non è posta in carcerazione in vista di rinvio coatto o di allontanamento durante la totalità del periodo tra il suo fermo e il suo allontanamento è imperativamente sottoposta al rilevamento dattiloscopico. Il capoverso 1 deve indicare chiaramente che la persona che si trattiene in Svizzera senza che siano adottate misure in vista di garantire l’esecuzione del suo allontanamento sarà oggetto di un nuovo rilevamento dattiloscopico destinato al sistema Eurodac.

Cpv. 2

Il capoverso 2 definisce i dati che devono essere trasmessi al sistema centrale in caso di rilevamento delle impronte digitali conformemente al capoverso 1. Occorre prevedere un dato supplementare, conformemente al nuovo articolo 14 paragrafo 2 del Regolamento Eurodac, ossia il codice o nome dell’utente autorizzato, che figurerà in futuro alla nuova lettera f del capoverso 2.