Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine

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Inoltre, lo Stato Dublino che decide di diventare lo Stato responsabile per il trattamento di una domanda d’asilo ai sensi dell’articolo 17 Regolamento Dublino deve notificare al sistema centrale la data d’erogazione di tale decisione.

Cpv. 3

Il capoverso 3 corrisponde al capoverso 3 vigente.

Art. 102aterVerifica delle impronte digitali Eurodac

Il nuovo articolo deve definire il quadro di lavoro degli esperti in dattiloscopia previsti dall’articolo 25 paragrafo 4 Regolamento Eurodac. In virtù degli articoli 111i capoverso 4 LStr e 102abiscapoverso 1 LAsi, l’UFM è competente per gli scambi di dati Eurodac. Un eventuale controllo dovrebbe pertanto poter essere svolto in seno all’UFM o da parte del Servizio AFIS ADN di fedpol.

Cpv. 1

Secondo il capoverso 1, un esperto in dattiloscopia controlla le impronte digitali in caso di risultato positivo della consultazione Eurodac. Qualora sia costatato un errore o dal controllo emerga che il risultato non è concludente, ciò va notificato senza indugio alla Commissione e all’agenzia IT. I dati devono inoltre essere distrutti.

Fondandosi sulla propria competenza d’organizzazione e d’amministrazione, il Consiglio federale è chiamato a definire in maniera esatta chi procederà ai controlli in seno alla Confederazione. Determinerà lo statuto e la subordinazione amministrativa dell’esperto in dattiloscopia. Potrà trattarsi dell’UFM o di altri servizi della Confederazione abituati a svolgere questo tipo di mansioni. Viste le sue competenze in materia, potrebbe entrare in linea di conto il Servizio AFIS ADN di fedpol. Le modalità del controllo saranno rette in un’ordinanza.

Cpv. 2

Il capoverso 2 definisce le qualifiche di cui deve disporre l’esperto in dattiloscopia. Il Regolamento Eurodac non fissa competenze specifiche e lascia agli Stati una totale libertà in merito, sebbene sia rilevato espressamente che l’esperto deve avere una formazione specifica in dattiloscopia. È opportuno attribuire all’UFM la competenza di definire le qualifiche dell’esperto, così da disporre di una certa flessibilità. L’UFM potrà definire le qualifiche in collaborazione con il Servizio AFIS/ADN di fedpol.

Art. 102c cpv. 5 LAsi

Il nuovo capoverso concretizza la regola secondo cui i dati provenienti dalla banca dati Eurodac non possono in nessun caso essere trasmessi a uno Stato non vincolato a un accordo di associazione alla normativa Dublino. La regola si riferisce a tutti i richiedenti protezione internazionale, ossia, per la Svizzera, a tutte le persone sottostanti alla LAsi.