Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine
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2.1.5 Estensione del campo d’applicazione
Infine, il campo d’applicazione del Regolamento Dublino III è stato esteso alle persone che hanno presentato una domanda di protezione internazionale o che beneficiano di tale protezione. In questo modo è garantita anche la conformità con la direttiva 2011/95/UE14 (cosiddetta «direttiva sulla qualifica»), che tuttavia non vincola la Svizzera. La protezione internazionale abbraccia sia le persone cui è stato concesso lo statuto di rifugiato sia le persone cui è concessa una protezione sussidiaria. Nel Regolamento Dublino III, la terminologia è adeguata conseguentemente.
2.2 Modifiche di legge connesse al regolamento (UE) n. 604/2013
2.2.1 Necessità dell’adeguamento
Il nuovo Regolamento Dublino III contiene numerose disposizioni direttamente applicabili. Al momento dell’applicazione degli accordi d’associazione a Schengen e Dublino e nell’ambito del recepimento del Regolamento Dublino II, il diritto svizzero è stato adeguato in misura minima. Parecchie disposizioni concernenti Dublino sono state introdotte nella legge del 26 giugno 199815 sull’asilo (LAsi) e nella legge federale del 16 dicembre 200516 sugli stranieri (LStr).
Molte disposizioni del Regolamento Dublino III sono sufficientemente concrete per essere applicate immediatamente a un caso individuale. La loro attuazione richiede tuttavia l’adeguamento di alcune disposizioni della LStr e della LAsi. Una parte preponderante del Regolamento Dublino III non richiede invece nessun adeguamento della legislazione vigente, la quale risponde già ai principi sanciti da tali disposizioni del regolamento. Sono tuttavia necessarie lievi modifiche di alcune disposizioni.
Le innovazioni introdotte dal Regolamento Dublino III illustrate qui di seguito richiedono talvolta una modifica di legge formale.
Il 14 giugno 2013 il Consiglio federale ha avviato la consultazione sul riassetto del settore dell’asilo (progetto 2), che si protrarrà fino al 7 ottobre 2013. La prevista ristrutturazione non è rimessa in questione dai presenti sviluppi. Gli obiettivi del regolamento Dublino III corrispondono in linea di principio a quelli della ristrutturazione, che persegue parimenti procedure d’asilo più veloci ed eque e una migliore tutela giurisdizionale degli interessati. Il progetto 2 dovrebbe essere adottato dal Consiglio federale nel febbraio 2014. Il DFGP assicurerà che i pertinenti progetti siano coordinati.
2.2.2 Disciplina proposta
Le modifiche di legge richieste dal recepimento del Regolamento Dublino III riguardano la LStr e la LAsi. Nella LStr occorrono modifiche segnatamente per quanto riguarda le misure coercitive. La principale riguarda la carcerazione preliminare e
14 Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.
15 RS 142.31
16 RS 142.20