Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine
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giorni di carcerazione sono computati nella durata massima di cui all’articolo 79 è codificata separatamente nel capoverso 3.
Art. 76a Carcerazione in vista di rinvio coatto nell’ambito della procedura
Dublino
La carcerazione in vista di rinvio coatto è una misura privativa della libertà. Conformemente all’articolo 5 della Convenzione del 4 novembre 195019 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la privazione della libertà deve fondarsi su una base legale, svolgersi secondo una procedura giuridicamente corretta ed essere necessaria e proporzionata in vista del conseguimento del suo obiettivo. Conformemente alla giurisprudenza, deve mirare a garantire una procedura di allontanamento20. Occorre vagliare di volta in volta, alla luce dell’insieme delle circostanze, se la carcerazione sia adeguata, necessaria e ragionevolmente esigibile.
Il recepimento e l’attuazione del Regolamento Dublino III lasciano impregiudicati questi principi, che si applicano dunque anche alla nuova carcerazione in vista di rinvio coatto nell’ambito della procedura Dublino. Del resto, il Regolamento Dublino III prevede i medesimi presupposti per l’ordine di carcerazione (cfr. art. 28 par. 2 e 3). Lo straniero oggetto della procedura Dublino può essere incarcerato soltanto in vista di garantire l’allontanamento e a condizione che l’esame del caso individuale abbia rivelato un rischio notevole ch’egli si renda irreperibile, che la carcerazione costituisca una misura proporzionata e che una misura meno coercitiva non sarebbe efficace.
L’interesse pubblico alla proposta fattispecie di carcerazione consiste nel poter garantire e attuare l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione in seguito a comportamento abusivo. I casi menzionati nell’articolo 76a AP-LStr concernono persone la cui domanda d’asilo o esecuzione dell’allontanamento competono a un altro Stato Dublino. Tali persone non dipendono pertanto dalla protezione della Svizzera e devono quindi essere allontanate. Misure meno incisive in vista della garanzia dell’esecuzione dell’allontanamento, per esempio l’assegnazione di un luogo di soggiorno e il divieto di accedere a un dato territorio secondo l’articolo 74 LStr, sono poco efficaci.
Secondo l’articolo 80a AP-LStr, la competente autorità deve esaminare nel caso individuale se la disposizione della carcerazione in vista di rinvio coatto è proporzionata (ovvero adeguata, necessaria e proporzionata).
Cpv. 1
Il presente capoverso indica i casi in cui è possibile ordinare la carcerazione in vista di rinvio coatto nell’ambito della procedura Dublino. Come menzionato, gli Stati Dublino sono liberi di definire nel rispettivo diritto nazionale la nozione di «rischio che lo straniero si renda irreperibile». Anche qui, è posta un’unica condizione, ossia che il rischio che lo straniero si renda irreperibile sia stabilito in base a criteri obiettivi definiti dalla legge a norma dell’articolo 2 lettera a Regolamento Dublino III. Questi criteri sono indicati nelle lettere a e b del presente capoverso e si ispirano fortemente ai presupposti vigenti sinora per la carcerazione in vista di rinvio coatto
19 RS 0.101
20 DTAF_2C_249/2012