Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine
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Cpv. 4
Il capoverso 4 codifica la durata della carcerazione preliminare nei casi in cui lo straniero oggetto della procedura Dublino non presenta una domanda d’asilo e sussistono prove diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, da cui si evince che un altro Stato Dublino potrebbe essere competente per lo straniero in questione.
Lett. a
Nei casi in cui lo straniero non ha presentato una domanda d’asilo e in cui sussistono prove diverse dai dati ottenuti dal sistema Eurodac, è previsto un termine di tre mesi durante il quale lo Stato richiedente deve presentare la richiesta di ripresa in carico (art. 24 par. 2 Regolamento Dublino III). Il termine decorre dalla constatazione da parte dello Stato Dublino richiedente che un altro Stato Dublino potrebbe essere competente per lo straniero in questione.
In questi casi, la durata della carcerazione preliminare fino alla presentazione della richiesta di ripresa in carico è parimenti di tre mesi.
Lett. b
La risposta dello Stato Dublino richiesto deve intervenire in linea di principio entro un mese (art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III). Questo termine è ripreso nella lettera b.
In pratica, tuttavia, a causa dell'urgenza tale termine sarà più breve e comporterà di norma due settimane (cfr. art. 21 par. 2 Regolamento Dublino III).
Per queste due fasi, pertanto, la durata massima complessiva della carcerazione preliminare per i casi Dublino in cui lo straniero non presenta una domanda d’asilo e sono disponibili prove diverse dai dati ottenuti da Eurodac è di quattro mesi.
Art. 76
Cpv. 1 lett. b
Numero 1
Siccome è abrogato l’articolo 75 capoverso 1bis, il rimando a tale disposizione può essere soppresso.
Numero 6
Il numero 6 vigente prevede un motivo di carcerazione oggettivo per una carcerazione Dublino di breve durata. Per garantire l’esecuzione del trasferimento nello Stato Dublino competente, l’autorità cantonale competente può ordinare la carcerazione in vista di rinvio coatto fino a 30 giorni (art. 76 cpv. 2 LStr).
Siccome la carcerazione in vista di rinvio coatto nei casi Dublino è ormai retta dall’articolo 76a LStr, il numero 6 può essere abrogato. Occorre precisare che non sarà più possibile la carcerazione in vista di rinvio coatto della durata massima di 30 giorni ordinata dal Cantone senza ulteriori condizioni conformemente al diritto vigente (art. 76 cpv. 1 lett. b n. 6 LStr).
Cpv. 2 e 3
Stante l’abrogazione del numero 6 nel capoverso 1 lettera b, il rimando a tale disposizione va soppresso nel capoverso 2. Per motivi redazionali, la regola secondo cui i