Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 37Fedlex · Rapporto esplicativo
le. Conformemente all’articolo 7b capoverso 1 LOGA, nel caso in cui l’Assemblea federale è competente per l’approvazione di un trattato internazionale, il Consiglio federale può deciderne o convenirne l’applicazione provvisoria se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono. Nella fattispecie, questi presupposti sono soddisfatti, giacché: circa il 40 per cento delle domande d’asilo in Svizzera sono casi Dublino e sinora la Svizzera ha potuto trasferire un numero nettamente maggiore di richiedenti l’asilo in altri Stati Dublino di quanti ne abbia dovuti prendere o riprendere in carico in virtù dell’AAD, per cui una cooperazione Dublino ben funzionante è del tutto vitale per il sistema d’asilo svizzero. Per quel che concerne l’applicazione provvisoria parziale del Regolamento Dublino III, nell’ambito della procedura Dublino interverrebbe una fase transitoria tra l’entrata in vigore del Regolamento Dublino III nell’UE e il recepimento e l’attuazione definitivi del regolamento in Svizzera che tuttavia non porrebbe problemi di delimitazione, giacché i criteri per determinare la competenza e i termini sarebbero identici per tutti gli Stati Dublino. Inoltre la Svizzera potrebbe beneficiare già da tale data del nuovo, più efficace sistema Dublino (termini più brevi, più chiara regolamentazione della competenza, alleggerimento dell’onere probatorio, ecc.). Le persone soggette alla procedura Dublino potrebbero altresì fruire di diversi nuovi diritti (p. es. in termini d’informazione). Senza un’applicazione provvisoria parziale del Regolamento Dublino III, durante un anno e mezzo nello spazio Dublino vigerebbero norme diverse, il che per la Svizzera non sarebbe praticabile (né, del resto, per gli altri Stati Dublino) e potrebbe pregiudicare i buoni rapporti tra la Svizzera e gli altri Stati Dublino. Un’altra conseguenza possibile sarebbe un pregiudizio arrecato in maniera generale al buon funzionamento della cooperazione Dublino, il che indurrebbe l’UE ad adottare misure compensative o addirittura a sospendere l’AAD (art. 4 cpv. 3 e 4 AAD).
Anche l’argomento dell’urgenza è applicabile nella fattispecie, giacché una procedura d’approvazione parlamentare (comprese le necessarie modifiche di legge) non è realizzabile in soli sei mesi.
Nella fattispecie sono pertanto soddisfatti i presupposti di cui all’articolo 7b capoverso 1 LOGA per l’attuazione provvisoria dello scambio di note concernente il recepimento del Regolamento Dublino III (particolare urgenza, salvaguardia di importanti interessi della Svizzera).
Le seguenti disposizioni del Regolamento Dublino III che richiedono un adeguamento di legge possono essere attuate soltanto al termine della procedura legislativa nell’ambito dell’approvazione del Parlamento (e all’occorrenza anche del popolo) al recepimento e alla trasposizione del Regolamento Dublino III:
− articolo 18 capoverso 2,
− articolo 27 capoverso 3 lettera c, nonché
− articolo 28.
Infine, il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note concernente il recepimento del Regolamento Dublino III va sottoposto per approvazione dell’Assemblea federale entro sei mesi a decorrere dall’inizio dell’attuazione provvisoria (art. 7b cpv. 2 LOGA).