Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine

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4 Ripercussioni

4.1 Per la Confederazione

Il recepimento del Regolamento Dublino III non avrà ripercussioni finanziarie o personali per la Confederazione.

La trasposizione dei requisiti del nuovo Regolamento Eurodac richiede diversi adeguamenti del sistema informatico odierno. I costi legati ai lavori informatici possono essere stimati a 1 milione di franchi. Sono coperti dal secondo credito d’impegno Schengen/Dublino e già preventivati per il 2013 e 2014. Inoltre, la trasmissione di dati supplementari al sistema centrale e il lavoro degli esperti in dattiloscopia comporteranno maggiori esigenze in termini di personale. Per ora non è possibile quantificare l’onere connesso. Non appena sarà definito il fabbisogno in termini di personale, una pertinente proposta sarà sottoposta al Consiglio federale a prescindere dal presente progetto.

4.2 Per i Cantoni

Il recepimento del Regolamento Dublino III e del Regolamento Eurodac non avrà ripercussioni finanziarie per i Cantoni.

5 Aspetti giuridici del recepimento e della trasposizione dei regolamenti (UE) n. 603/2013 e (UE) n. 604/2013

5.1 Costituzionalità

5.1.1 Decreti federali

La costituzionalità dei decreti federali che approvano gli scambi di note concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) n. 603/2013 e n. 604/2013 si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 199929 (Cost.), che attribuisce alla Confederazione una competenza generale nell’ambito degli affari esteri e la abilita a concludere trattati internazionali. La competenza dell’Assemblea federale per l’approvazione dei trattati internazionali si fonda sull’articolo 166 capoverso 2 Cost.

Tuttavia, qualora gli sia stata demandata la competenza in virtù di una speciale autorizzazione stabilita per legge o in virtù di un trattato internazionale oppure in caso di trattato di portata limitata, soltanto il Consiglio federale è abilitato a concludere trattati (art. 166 cpv. 2 Cost.; art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200230 sul Parlamento [LParl]; art. 7a della legge del 21 marzo 199731 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]). Nei casi in esame, il Consiglio federale non dispone di un’autorizzazione speciale garantita per legge o contrattualmente; inoltre, non si tratta di trattati di portata limitata. Pertanto, la competenza per l’approvazione dei presenti scambi di note incombe all’Assemblea federale.

29RS 101

30RS 171.10

31 RS 172.010