Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo

Lett. b

La risposta dello Stato Dublino richiesto deve giungere entro due settimane dal ricevimento della richiesta di presa o ripresa in carico (art. 21 e 23 Regolamento Dublino III). In questa fase della procedura Dublino, la durata della carcerazione è parimenti di due settimane al massimo (art. 28 par. 3 Regolamento Dublino III).

Complessivamente, la durata massima della carcerazione preliminare, considerate le due fasi della procedura Dublino, può comportare un mese e due settimane al massimo qualora lo straniero presenti una domanda d’asilo.

Cpv. 3

L’articolo 28 paragrafo 3 Regolamento Dublino III non prevede esplicitamente una durata massima della carcerazione preliminare per stranieri che non presentano una domanda d’asilo18. Il Regolamento Dublino III si limita a indicare, nel suo articolo 28 paragrafo 3, che gli articoli 21 (Presentazione di una richiesta di presa in carico), 23 (Presentazione di una richiesta di ripresa in carico qualora sia stata presentata una nuova domanda nello Stato membro richiedente), 24 (Presentazione di una richiesta di ripresa in carico qualora non sia stata presentata una nuova domanda nello Stato membro richiedente) e 29 (Modalità e termini) continuano ad applicarsi. Ciascuno Stato Dublino è pertanto libero di decidere come disciplinare la durata della carcerazione preliminare (e in vista di rinvio coatto) nei casi summenzionati.

Il capoverso 3 codifica la durata della carcerazione preliminare nei casi in cui la persona oggetto della procedura Dublino non presenta una domanda d’asilo e la consultazione Eurodac dà una risposta positiva. Per motivi di coerenza, anche qui occorre considerare le fasi procedurali specifiche della procedura Dublino.

Lett. a

Nei casi in cui non è presentata una nuova domanda d’asilo e la consultazione Eurodac dà una risposta positiva, l’articolo 24 paragrafo 2 Regolamento Dublino III prevede un termine di due mesi durante il quale lo Stato Dublino richiedente deve presentare una richiesta di ripresa in carico. Il termine decorre dalla risposta positiva della consultazione Eurodac.

In questi casi, la durata della carcerazione fino alla presentazione della richiesta di ripresa in carico è parimenti di due mesi al massimo.

Lett. b

La risposta dello Stato Dublino richiesto deve intervenire, sulla base della risposta positiva alla consultazione Eurodac, entro due settimane dal ricevimento della richiesta di ripresa in carico (art. 25 par. 1 e art. 24 Regolamento Dublino III). In questa fase della procedura Dublino, la carcerazione preliminare può parimenti comportare due settimane al massimo.

Nei casi in cui lo straniero non presenta una domanda d’asilo e la consultazione Eurodac dà una risposta positiva, la durata massima della carcerazione preliminare per le due tappe della procedura Dublino è di due mesi e due settimane dal ricevimento della risposta Eurodac fino alla risposta alla richiesta di ripresa in carico (art. 24 par. 2 Regolamento Dublino III).

18 Persone straniere di categoria III secondo il Regolamento Eurodac