Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine
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sdizionale competente non decida in tal senso caso per caso se la legislazione nazionale lo consente.
L’articolo 27 Regolamento Dublino III introduce una novità: le autorità competenti devono decidere in merito alla possibile sospensione dell’esecuzione del trasferimento, pertanto devono decidere se lo straniero è autorizzato a permanere nel territorio dello Stato Dublino interessato fino al passaggio in giudicato della decisione di non entrata nel merito (NEM). L’articolo 27 paragrafi 3 e 4 del Regolamento Dublino III prevedono diverse possibilità per i singoli Stati di disciplinare l’effetto sospensivo nel rispettivo diritto nazionale:
- il ricorso conferisce all’interessato il diritto di rimanere nello Stato Dublino interessato in attesa dell’esito del ricorso (par. 3 lett. a);
- l’esecuzione del trasferimento è automaticamente sospesa fino alla decisione dell’organo giurisdizionale di concedere un effetto sospensivo (par. 3 lett. b);
- all’interessato è offerta la possibilità di chiedere, entro un termine ragionevole, all’organo giurisdizionale, la concessione dell’effetto sospensivo (par. 3 lett. c). Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di sospensione;
- le autorità competenti possono decidere d’ufficio di sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso (par. 4).
L’articolo 107a è stato inserito nella LAsi in seguito all’entrata in vigore dell’AAD. La disposizione prevede, per la procedura Dublino, una deroga all’articolo 55 della legge federale del 20 dicembre 196822 sulla procedura amministrativa (PA), secondo cui nell’ambito della procedura Dublino il ricorso contro una NEM non ha effetto sospensivo e pertanto la NEM è immediatamente esecutiva. Tale prassi dava per acquisito che in linea di principio l’allontanamento nell’altro Stato Dublino fosse ammissibile e ragionevolmente esigibile.
Nella sua decisione di principio del 2 febbraio 201023 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha tuttavia considerato che l’esecuzione immediata dell’allontanamento è sprovvista di basi legali ed è pertanto illegittima. Occorre garantire ai richiedenti l’asilo un termine adeguato per la presentazione di un ricorso. Durante tale termine le NEM non possono essere eseguite. Da allora è concesso agli interessati un termine di partenza di cinque giorni lavorativi dalla notifica della NEM Dublino. Al tempo stesso hanno la possibilità, durante un periodo di cinque giorni lavorativi, di impugnare la decisione. Se fanno uso di questa possibilità, il TAF decide entro cinque giorni lavorativi in merito alla concessione dell’effetto sospensivo.
Le basi legali e la prassi vigenti sarebbero pertanto consone alle esigenze dell’articolo 27 paragrafo 3 lettera c del Regolamento Dublino III. Durante i dibattiti parlamentari nell’ambito dell’ultima revisione della LAsi, l’articolo 107a ha tuttavia subito una modifica. Conformemente al nuovo tenore, l’effetto sospensivo può essere richiesto soltanto in caso di minaccia concreta nello Stato Dublino competente (come p. es. adesso in Grecia). La nuova disposizione entrerà verosimilmente in
22 RS 172.021
23 DTAF 2010/1