Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine

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torture, pene o trattamenti disumani o degradanti o qualsiasi altra violazione dei diritti fondamentali. Questa disciplina non concerne direttamente la Svizzera, giacché attualmente non ha accesso ai dati del sistema a fini di contrasto.

3.2 Modifiche di legge connesse al regolamento (UE) n. 603/2013

3.2.1 Necessità dell’adeguamento

Il nuovo Regolamento Eurodac contiene numerose disposizioni direttamente applicabili. All’attuazione dell’AAS e dell’AAD e nell’ambito del recepimento del regolamento (CE) n. 2725/2000, il diritto svizzero ha subito poche modifiche, ossia l’integrazione di alcune disposizioni riguardanti Eurodac, segnatamente nella LStr.

Gli articoli 111a-111f LStr concernono la protezione dei dati e si fondano essenzialmente sulla direttiva europea per la protezione dei dati CE/95/4627. Con l’articolo 111i LStr è introdotta una disposizione precisa concernente Eurodac. Definisce quali dati vanno rilevati qualora uno straniero entri illegalmente in provenienza da uno Stato non Schengen e sia fermato in Svizzera. Prevede altresì i dati rilevati in caso di soggiorno illegale in Svizzera. Questi dati sono poi trasferiti tramite l’UFM al sistema Eurodac. La disposizione disciplina anche la cancellazione dei dati. Parallelamente è stata adeguata anche la LAsi e il nuovo articolo 102abis LAsi, simile all’articolo 111i LStr, è entrato in vigore il 12 dicembre 2008.

Le innovazioni del Regolamento Eurodac illustrate al punto 3.2 richiedono talvolta un adeguamento della legge formale. La trasmissione di dati supplementari al sistema centrale e l’osservanza del pertinente termine di 72 ore implicano l’adeguamento degli articoli 102abisLAsi e 111i LStr. La nuova funzione di esperto in dattiloscopia richiede una nuova base legale per determinare chi svolgerà tali mansioni e a quali condizioni esse potranno eventualmente essere delegate. Infine, nell’ipotesi in cui la Svizzera concluda accordi supplementari allo scopo di avere accesso ai dati Eurodac a fini di contrasto e di partecipare alla cooperazione di Prüm, s’imporrebbe un adeguamento della legge formale. Siccome gli articoli del Regolamento Eurodac riguardanti l'accesso ai dati a fini di contrasto non costituiscono uno sviluppo dell’acquis «Dublino/Eurodac», si rinuncia per il momento a prevedere le pertinenti basi legali formali. Per quanto concerne il contrassegno dei dati, la nuova disciplina è direttamente applicabile e per motivi di chiarezza sarà eventualmente precisata in un’ordinanza.

La regola restrittiva concernente la comunicazione dei dati del sistema Eurodac costituisce una norma speciale rispetto agli articoli 105, 111d LStr e 102c LAsi che, a determinate condizioni, consentono la comunicazione di dati personali concernenti richiedenti l’asilo o stranieri a Stati terzi e all’estero. Pertanto occorre qui un adeguamento dell’ordine giuridico. È proposto di aggiungere negli articoli 111d LStr e 102c LAsi un capoverso che concretizzi tale principio.

3.2.2 Disciplina proposta

Gli adeguamenti degli articoli 102abis, 102c LAsi e 111d e 111i LStr sono dettati dai cambiamenti al Regolamento Eurodac vigente. La Svizzera non ha pertanto nessun margine di manovra. È proposto il nuovo articolo 102aterLAsi riguardante la fun-

27 GU L 281 del 23.11.1995 pag. 31.