Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine

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vigore il 1° gennaio 2014. Ora, una siffatta limitazione contrasta con la formulazione dell’articolo 27 del Regolamento Dublino III. Pertanto, il nuovo articolo 107a LAsi, non ancora in vigore, va nuovamente adeguato.

Cpv. 1

Come sinora, il ricorso contro la NEM Dublino non ha effetto sospensivo.

Cpv. 2

Il richiedente l’asilo può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell’effetto sospensivo.

Cpv. 3

Il TAF decide entro cinque giorni dal ricevimento della pertinente richiesta. Se entro cinque giorni non è accordato l’effetto sospensivo, l’allontanamento può essere eseguito.

Art. 108

Cpv. 4

Dato che in futuro l’UFM potrà ordinare la carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto, nel contesto della procedura Dublino (art. 75a e 76a AP-LStr), di persone soggiornanti in un centro di registrazione o in un centro speciale (art. 26 cpv. 1bisLAsi; art. 80a cpv. 1 e 2 AP-LStr), la competenza e la procedura d’esame della carcerazione sono rette dagli articoli 105, 108, 109 e 111 LAsi. Pertanto, il rimando dell’articolo 108 capoverso 4 LAsi alle disposizioni della LStr concernenti la carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto nella procedura Dublino (art. 75a e 76a AP-LStr) vanno adeguate conseguentemente.

3 Scambio di note concernente il recepimento del regolamemto (UE) n. 603/2013 (Regolamento Eurodac)

3.1 Contenuto del regolamento (UE) n. 603/2013

Il regolamento (UE) n. 603/2013 abroga e sostituisce il regolamento (CE)

n. 2725/200024 (Regolamento Eurodac) recepito dalla Svizzera nell’ambito dell’AAD e applicato in Svizzera dal 12 dicembre 2008.

Il principale obiettivo del Regolamento Eurodac è sempre quello di determinare le regole d’utilizzo della banca dati centrale europea. Quest’ultima contiene segnatamente le impronte digitali delle categorie di persone seguenti:

- richiedenti l’asilo maggiori di 14 anni (dati di categoria I);

- persone maggiori di 14 anni che entrano illegalmente in uno Stato Dublino attraverso una frontiera esterna Schengen e che non sono respinte alla frontiera (dati di categoria II).

24 Regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio dell’11 dicembre 2000 che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione della convenzione di Dublino, GU n. L 316 del 15.12.2000, pag. 1.