Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/150: Recepimento e trasposizione dei regolamenti Dublino III e Eurodac (sviluppi dell'acquis «Dublino/Eurodac») · 37 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
2008/616/GAI relative all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare ai fini della lotta contro il terrorismo e la criminalità transfrontaliera (decisioni Prüm), non abbia dato risultati positivi.
Per la Svizzera, come per gli altri Stati associati, le disposizioni del Regolamento Eurodac relative all’accesso a fini di contrasto non costituiscono uno sviluppo dell’acquis «Dublino/Eurodac» ai sensi dell’AAD. Queste disposizioni non si applicheranno dunque alla Svizzera, la quale avrà tuttavia la possibilità, come gli altri Stati associati, di concludere un accordo complementare volto a riprendere le disposizioni del Regolamento Eurodac riguardanti l'accesso alla base di dati a fini di contrasto. Per consentire alle autorità svizzere un accesso effettivo ai dati ai fini di contrasto, la Svizzera dovrà inoltre concludere con l’UE un accordo di partecipazione alla cooperazione di Prüm. Una delle condizioni preliminari a una richiesta Eurodac a fini di contrasto è infatti una richiesta Prüm. Le decisioni politiche sull’avvio di negoziati in vista di questi due accordi non sono ancora state erogate.
Un eventuale accesso ai dati da parte delle autorità di polizia e giudiziarie nell’ambito della lotta contro il terrorismo e altri reati gravi non sarà verosimilmente concretizzato, per la Svizzera, prima di diversi anni. A nostro modo di vedere, gli altri Stati Dublino non dovrebbero essere autorizzati ad accedere a fini di contrasto ai dati registrati dalla Svizzera in Eurodac. La Commissione ha esaudito la richiesta della Svizzera per cui, fintantoché il nostro Paese non avrà accesso ai dati Eurodac a fini di contrasto, i dati da esso immessi nel sistema sono inaccessibili agli altri Stati Dublino a fini di contrasto.
3.1.4 Esperto in dattiloscopia
L’articolo 25 paragrafo 4 del regolamento riveduto inaugura una nuova funzione, quella di esperto in dattiloscopia, chiamato a verificare immediatamente i risultati positivi forniti da Eurodac. Se dal controllo emerge che il risultato non è concludente, ciò va notificato quanto più presto possibile e al massimo entro tre giorni alla Commissione e all’agenzia responsabile per la gestione dei sistemi informatici europei (agenzia IT). Il risultato della ricerca va inoltre distrutto senza indugio.
Il diritto nazionale può definire la funzione e le mansioni dell’esperto in dattiloscopia. Questi deve tuttavia avere una formazione specifica in dattiloscopia. Pertanto, la Svizzera è libera di decidere come gestire il controllo obbligatorio sotto il profilo organizzativo.
3.1.5 Comunicazione dei dati
L’articolo 35 del Regolamento Eurodac riveduto verte sulla comunicazione dei dati registrati nel sistema. È formalmente vietato comunicare dati Eurodac a uno Stato terzo, a organizzazioni internazionali o a soggetti di diritto privato stabiliti all’interno o all’esterno dell’UE. Soltanto gli Stati che applicano il Regolamento Dublino sono autorizzati a ottenere tali dati.
I dati ottenuti a fini di contrasto non possono essere trasmessi a Paesi terzi se sussiste un grave rischio che, a causa di tale trasferimento, l’interessato sia sottoposto a
26 Decisione 2008/616/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, GU L 210 del 06. 8.2008, pag. 12.