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Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 32 pagine

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4Il contratto di centro di registrazione non può derogare alle regole previste dalla presente ordinanza e alle relative disposizioni di esecuzione. Il gestore del registro rispetta per il resto i principi di non discriminazione e di trasparenza nei suoi rapporti contrattuali con i centri di registrazione.

5Il contratto di centro di registrazione è retto dal diritto pubblico se la funzione di gestore del registro è esercitata dall’UFCOM (contratto di diritto amministrativo) e dal diritto privato se la funzione di gestore del registro è delegata conformemente agli articoli 35–46 (contratto di diritto privato).

6Il gestore del registro disdice il contratto di centro di registrazione senza indennizzo se un centro di registrazione lo richiede, se non soddisfa più le condizioni fissate per lo svolgimento della sua funzione, se cessa ogni attività oppure è in stato di fallimento o in liquidazione. Esso deve informare in modo adeguato i titolari dei nomi di dominio gestiti dal centro di registrazione a cui è stato disdetto il contratto di gestore del registro.

7L'articolo 43 capoverso 1, 3 e 4 e l'articolo 44 si applicano per analogia alla vigilanza esercitata dall’UFCOM sui centri di registrazione.

Art. 20 Informazione al pubblico

1Il gestore del registro fornisce al pubblico informazioni dettagliate riguardanti la procedura che porta alla conclusione di un contratto di centro di registrazione nonché la lista dei centri di registrazione che hanno concluso un tale contratto con i propri dati: nome, ragione sociale, indirizzo postale, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica e quello del sito Internet.

2Il gestore del registro fornisce i contratti di centro di registrazione ai terzi che ne fanno richiesta; esso può rendere accessibili queste informazioni anche mediante una procedura di richiamo o pubblicarle in altro modo. Le clausole e gli allegati contenenti segreti commerciali non sono comunicati.

Art. 21 Diritto d'accesso al sistema di registrazione

1I centri di registrazione che hanno concluso un contratto possono accedere al sistema di registrazione del gestore del registro, che permette loro di registrare e amministrare i nomi di dominio in nome e per conto di terzi. Essi possono farsi attribuire dei nomi di dominio a proprio nome e per le proprie necessità.

2Nell'esercizio della propria funzione essi si attengono alle procedure e alle condizioni tecniche e organizzative disposte per l'accesso dal gestore del registro.

3Essi offrono liberamente i propri servizi di registrazione e di amministrazione dei nomi di dominio nel rispetto delle regole previste dalla presente ordinanza, dalle relative disposizioni di esecuzione, dal proprio contratto di centro di registrazione e dalle norme internazionali applicabili.

Art. 22 Obblighi dei centri di registrazione

1I centri di registrazione propongono un'offerta disaggregata che prevede esclusivamente l'attribuzione di un nome di dominio.