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Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 32 pagine

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Art. 25 Dati personali

1I centri di registrazione possono trattare i dati personali riguardanti i loro clienti, il gestore del registro, i richiedenti e i titolari di nomi di dominio, i servizi per la composizione delle controversie e i loro esperti o qualsiasi altra persona che partecipa o è coinvolta nella gestione di un dominio nella misura e per tutto il tempo in cui ciò è necessario a:

a. adempiere la propria funzione o i propri compiti ed eseguire gli obblighi che derivano dalla presente ordinanza, dalle relative disposizioni di esecuzione e dal proprio contratto di centro di registrazione;

b. assicurare la stabilità del sistema dei nomi di dominio (DNS);

c. ottenere il pagamento dovuto per i loro servizi.

2Per il rimanente, il trattamento dei dati personali da parte dei centri di registrazione e la vigilanza esercitata su di essi sono disciplinati dalle disposizioni applicabili alle persone private in virtù della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati.

Art. 26 Obbligo di collaborare

1I centri di registrazione collaborano con il gestore del registro al fine di identificare o valutare le minacce, gli abusi e i pericoli che interessano o potrebbero interessare la gestione del dominio e dei nomi di dominio ad esso subordinati, l’infrastruttura predisposta a tale gestione o il DNS. Essi possono trattare i dati personali relativi a questi incidenti, se necessario all'insaputa delle persone interessate.

2Essi segnalano ai servizi specializzati della Confederazione gli incidenti legati alla sicurezza dell'informazione che interessano i sistemi e le infrastrutture di gestione o il DNS. Essi possono trattare e comunicare ai servizi coinvolti dati personali relativi a questi incidenti, se necessario all'insaputa delle persone interessate.

3Se un'autorità svizzera nell'ambito dell'esecuzione dei suoi compiti ne fa richiesta, entro i dieci giorni a decorrere dalla richiesta il centro di registrazione domanda al titolare di un nome di dominio che non possiede un indirizzo postale valido in Svizzera di indicare suddetto indirizzo entro 30 giorni.

4Su richiesta, i centri di registrazione trasmettono al servizio per la composizione delle controversie adito tutti i dati personali in loro possesso che sono necessari alla risoluzione di una controversia.

5 RS 235.1