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Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 32 pagine

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a. è gestito dalla Confederazione;

b. il dominio e i nomi di dominio a esso subordinati sono al servizio e sono finalizzati a promuovere la comunità svizzera, la sua immagine, i suoi interessi politici, economici, giuridici o culturali in Svizzera e nel mondo;

c. i nomi di dominio subordinati possono essere attribuiti solo a enti con sede in Svizzera o che presentano un legame particolare con la Svizzera;

d. il dominio costituisce un spazio di nominazione sicuro e di qualità, che si contraddistingue per il rispetto del diritto e la lotta contro gli abusi;

e. la politica di attribuzione dei nomi di dominio deve essere condotta con prudenza e attenzione agli interessi della comunità svizzera; essa può prevedere un'apertura graduale in relazione alle categorie di denominazioni attribuibili o alle persone che possono richiedere un'attribuzione;

f. la funzione di centro di registrazione è garantita in condizioni di libera concorrenza da tutti gli enti che hanno concluso un contratto di centro di registrazione .

Art. 52 Comitato consultivo

1L’UFCOM può istituire un comitato consultivo indipendente aggregato amministrativamente al gestore del registro.

2Il comitato rappresenta la comunità svizzera. A questo titolo fornisce consulenza al gestore del registro nel campo della politica di gestione del dominio. Il gestore del registro tiene conto delle raccomandazioni del comitato in merito alla prassi auspicabile per l'attribuzione dei nomi di dominio ma non è tenuto a seguirle.

3Il gestore del registro coadiuva il comitato nel suo compito e ne assume le spese d'esercizio.

4L’UFCOM determina la composizione e le regole di funzionamento del comitato, oltre a determinare le modalità e l'importo degli indennizzi dovuti ai suoi membri.

Sezione 2 Gestore del registro

Art. 53 Compiti particolari

1Nell’esercizio della sua funzione, il gestore del registro ha i seguenti compiti particolari:

a. mettere a disposizione un dispositivo unico («single point of contact») che permetta a chiunque di segnalare al gestore del registro un nome di dominio la cui attribuzione o il cui utilizzo può presentare un carattere illecito o contrario all'ordine pubblico;

b. effettuare dei controlli a campione per verificare che i nomi di dominio attribuiti rispettino effettivamente le condizioni di attribuzione o che il loro utilizzo non sia palesemente illecito o contrario all'ordine pubblico;