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Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 32 pagine

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2L'UFCOM può prescrivere esigenze di permanenza, di qualità, di disponibilità e di sicurezza dei servizi nonché le modalità per gli audit sulla sicurezza e sulla resilienza delle infrastrutture.

Art. 11 Obblighi

1Il gestore del registro gestisce il dominio in modo razionale ed adeguato. Svolge i suoi compiti in modo trasparente e non discriminatorio.

2Deve impiegare personale che dispone delle qualifiche e delle conoscenze professionali necessarie a svolgere la sua funzione e i suoi compiti. Nomina un responsabile tecnico.

3Ha i seguenti obblighi nei confronti dei suoi centri di registrazione:

a. mette a loro disposizione un sistema che permette di presentare delle domande di registrazione di nomi di dominio e di garantirne la gestione amministrativa (sistema di registrazione); stabilisce le procedure e le condizioni tecniche e organizzative relative alla registrazione e alla gestione dei nomi di dominio da parte dei centri di registrazione:

b. fatti salvi i casi di mancato pagamento o di solvibilità dubbia, è tenuto a offrire i suoi servizi a tutti i centri di registrazione; in caso di mancato pagamento o di solvibilità dubbia, può esigere delle garanzie rimunerate al tasso d’interesse applicato ai conti di risparmio. L’importo di queste garanzie non può eccedere quello necessario alla copertura del rischio presumibile del gestore del registro;

c. prevede una procedura tecnica e amministrativa che permette, se i loro titolari lo richiedono, una trasmissione agevole della gestione dei nomi di dominio tra centri di registrazione;

d. segnala immediatamente ai centri di registrazione coinvolti qualsiasi disfunzione nell'esercizio del DNS, della sua infrastruttura o dei servizi di registrazione;

e. mette a disposizione dei centri di registrazione un sistema che permette loro di mantenere aggiornate, in forma armonizzata, le informazioni che intendono pubblicare nell'elenco dei centri di registrazione.

Art. 12 Giornale delle attività

1Il gestore del registro riporta in un giornale le attività svolte in relazione alla registrazione e all'attribuzione dei nomi di dominio, alle mutazioni, trasmissioni, trasferimenti, messe fuori servizio e revoche.

2Conserva i dati riportati nel giornale e i relativi giustificativi per un periodo di dieci anni.

Art. 13 Deposito dei dati

1Se la funzione è delegata, il gestore del registro può essere tenuto dall'UFCOM a concludere con un mandatario indipendente un contratto di diritto privato volto alla