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Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 32 pagine
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2Essi devono garantire ai propri clienti la facoltà di trasmettere in qualsiasi momento la gestione amministrativa di un nome di dominio a un nuovo centro di registrazione. Sono fatte salve le pretese civili per inadempimento del contratto.
3I centri di registrazione devono conservare per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di archiviazione la corrispondenza commerciale, i giustificativi, i documenti e gli archivi storici (log files) classificati secondo i nomi di dominio. Se richiesto, essi presentano queste informazioni al gestore del registro entro massimo tre giorni lavorativi.
4I centri di registrazione sono tenuti a:
a. collaborare e fornire al gestore del registro l'aiuto e il supporto tecnici e organizzativi necessari a garantire la continuità e la sicurezza della gestione dei nomi di dominio di cui assicurano la gestione amministrativa;
b. vigilare affinché i titolari dei nomi di dominio di cui assicurano la gestione amministrativa siano informati della cessazione delle loro attività e della procedura da seguire per salvaguardare le loro pretese.
Art. 23 Doveri d'informazione
1I centri di registrazione segnalano senza indugio al gestore del registro i nomi di dominio, richiesti o registrati, che mostrano un carattere palesemente illecito o contrario all'ordine pubblico che sono stati identificati da loro stessi o che gli sono stati segnalati.
2Essi comunicano immediatamente al gestore del registro qualsiasi disfunzione tecnica riscontrata nei propri sistemi, nei servizi di registrazione del gestore del registro o nell'utilizzo del DNS.
3Essi sono tenuti a trasmettere ai titolari dei nomi di dominio le informazioni del gestore del registro.
4Essi informano chi desidera farsi attribuire un nome di dominio in merito all'esistenza e ai mezzi di accesso agli elenchi che riportano i segni distintivi protetti in virtù della legislazione svizzera o di convenzioni internazionali oppure, in mancanza di simili elenchi accessibili al pubblico, in merito alle basi legali corrispondenti.
Art. 24 Relazioni giuridiche
1Le relazioni giuridiche dei centri di registrazione con i richiedenti e i titolari dei nomi di dominio sono disciplinate dalle disposizioni di diritto privato. Esse non possono derogare alle regole previste dalla presente ordinanza e dalle relative disposizioni di esecuzione.
2Fatto salvo l'articolo 40 capoversi 3 e 4 LTC, i centri di registrazione fissano liberamente il prezzo dei loro servizi di registrazione.
3I centri di registrazione pubblicano i prezzi e le condizioni generali della loro offerta di servizi.