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Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 32 pagine
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Art. 9 Organizzazione
1La gestione dei domini si organizza in base a due funzioni fondamentali: quella di gestore del registro e quella di centro di registrazione.
2L’UFCOM assume la funzione di gestore del registro o la delega a un terzo conformemente agli articoli 35–46.
3Può assumere l'intera o parte della funzione di centro di registrazione.
Sezione 2 Gestore del registro
Art. 10 Compiti
1Nell'esercizio della sua funzione, al gestore del registro incombono i seguenti compiti:
a. fornire le prestazioni, operazioni e funzionalità del sistema dei nomi di dominio richieste conformemente alle norme internazionali applicabili o riconosciute, in particolare:
1. tenere il giornale delle attività,
2. amministrare e aggiornare le banche dati comprendenti tutte le informazioni relative al dominio considerate necessarie per adempiere la sua funzione e i suoi compiti,
3. gestire i server dei nomi primari e secondari garantendo la diffusione del file di zona verso questi server,
4. effettuare la risoluzione dei nomi di dominio in indirizzi IP,
5. garantire l’installazione, la gestione e l’aggiornamento di una banca dati pubblica che garantisca a tutte le persone interessate un accesso in tempo reale ai dati relativi ai titolari di nomi di dominio;
b. mettere a disposizione dei centri di registrazione un sistema di registrazione dei nomi di dominio;
c. attribuire e revocare i diritti d'utilizzo sui nomi di dominio;
d. allestire i servizi di composizione delle controversie necessari;
e. garantire l'acquisto, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione dell'infrastruttura tecnica necessaria alla sua funzione e ai suoi compiti;
f. adottare le misure necessarie a garantire l’affidabilità, l’accessibilità, la disponibilità, la sicurezza e l’esercizio dell’infrastruttura nonché le prestazioni necessarie alla sua funzione e ai suoi compiti;
g. lottare contro la cibercriminalità conformemente alle disposizioni previste dalla presente ordinanza;
h. fornire online al pubblico tramite un sito dedicato e facilmente identificabile qualsiasi informazione utile sulle attività del gestore del registro nonché un elenco dei centri di registrazione consultabile in funzione delle prestazioni ricercate.