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Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 32 pagine

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dice postale, dello Stato federale o della provincia (del Cantone per la Svizzera) e del Paese;

d. se il titolare è una persona giuridica, una società in nome collettivo o in accomandita, il nome delle persone fisiche autorizzate a rappresentarlo;

e. la lingua determinante per il contratto di attribuzione tra il gestore del registro e il titolare;

f. il nome e l’indirizzo postale del responsabile tecnico, con l’indicazione del nome della via o del numero della casella postale, della località, del codice postale, dello Stato federale o della provincia (del Cantone per la Svizzera) e del Paese;

g. l’indicazione secondo cui un nome di dominio è o meno protetto attraverso il sistema DNSSEC;

h. la data della prima attribuzione del nome di dominio;

i. i dati richiesti dalle norme internazionali applicabili.

2Il gestore del registro adotta le misure adeguate per impedire l’utilizzo abusivo dei dati messi a disposizione del pubblico, in particolare il loro utilizzo a scopi pubblicitari o di promozione commerciale.

Art. 16 Servizio per la composizione delle controversie

1Il gestore del registro implementa i servizi per la composizione delle controversie necessari secondo quanto disposto dalle norme internazionali applicabili.

2Istituisce gli altri servizi per la composizione delle controversie prescritti dall'U-FCOM. Quest'ultimo determina la struttura dell'organizzazione, le regole che disciplinano la composizione delle controversie, le regole procedurali e la nomina dei membri chiamati a decidere. Si consulta previamente con il gestore del registro, l’Istituto federale della proprietà intellettuale e l’Ufficio federale di giustizia.

3Su richiesta, il gestore del registro trasmette al servizio per la composizione delle controversie adito tutti i dati personali in suo possesso e necessari alla composizione della controversia.

4È autorizzato a pubblicare o a far pubblicare le decisioni pronunciate dal servizio per la composizione delle controversie. La pubblicazione può avvenire mediante una procedura di richiamo.

5Sono salve le azioni civili dei titolari di nomi di dominio e di terzi.

Art. 17 Blocco di un nome di dominio in caso di sospetto di abuso

1Il gestore del registro è tenuto a bloccare un nome di dominio e a sopprimerne l’attribuzione a un server di nomi se:

a. sussiste il sospetto fondato che questo nome di dominio sia utilizzato per:

1. appropriarsi di dati critici tramite metodi illegali, o;

2. diffondere software dannosi; e