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Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 32 pagine

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Art. 34 Conseguenze della revoca

1La revoca di un nome di dominio ha effetto dal momento in cui il gestore del registro ne dà comunicazione per via elettronica mediante il sistema di registrazione al centro di registrazione che opera per conto del titolare. Essa comporta la revoca dei nomi di dominio subordinati.

2L’UFCOM emana una decisione sulla revoca di un nome di dominio se, nei 30 successivi alla comunicazione di revoca dell'ICANN, il titolare:

a. richiede tale decisione, e

b. indica un indirizzo postale valido in Svizzera se risiede o ha sede all'estero.

3I nomi di dominio revocati o il cui diritto di utilizzo si è estinto per altri motivi possono essere riattribuiti passati 30 giorni dalla revoca, dall'estinzione del diritto di utilizzo o dal passaggio in giudicato della decisione ai sensi del capoverso 2.

Capitolo 3 Delega della funzione di gestore del registro

Art. 35 Procedura di delega

1L'UFCOM può delegare a terzi (delegati) la funzione di gestore del registro di un dominio gestito dalla Confederazione o di particolari compiti legati a questa funzione.

2Esso designa il delegato o i delegati. Può farlo direttamente oppure indicendo una procedura di aggiudicazione secondo l'articolo 32 e seguenti dell'ordinanza dell'11 dicembre 19957 sugli acquisti pubblici.

Art. 36 Forma della delega

La delega a terzi della funzione di gestore del registro di un dominio gestito dalla Confederazione o di particolari compiti legati a questa funzione deve essere effettuata sotto forma di contratto di diritto amministrativo (contratto di delega).

Art. 37 Durata della delega

1L’UFCOM conclude il contratto di delega per una durata determinata. Esso fissa tale durata in funzione del tipo e dell’importanza dei compiti delegati.

2Esso può rinnovare il contratto di delega.

Art. 38 Attività o servizi essenziali

Il delegato può affidare a terzi attività o prestazioni che costituiscono un elemento essenziale della funzione o dei compiti che gli sono stati delegati solo con l'accordo dell’UFCOM.

7 RS 172.056.11