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Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 32 pagine
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m. centro di registrazione (Registrar): ente abilitato a effettuare presso il gestore del registro le operazioni tecniche e amministrative atte a registrare i nomi di dominio (desiderati) per conto dei rispettivi richiedenti e a garantirne la gestione amministrativa;
n. registrazione: complesso delle operazioni tecniche e amministrative effettuate da un centro di registrazione presso il gestore del registro, volte a ottenere l'attribuzione di un nome di dominio;
o. attribuzione: atto giuridico per mezzo del quale il gestore del registro accorda, tramite un centro di registrazione, il diritto di utilizzare un nome di dominio a un richiedente;
p. titolare: qualsiasi persona alla quale il gestore del registro ha accordato il diritto di utilizzare un nome di dominio;
q. denominazione a carattere generico: denominazione che si riferisce a o descrive in maniera generale una categoria o una classe di beni, servizi, persone, gruppi, organizzazioni, cose, settori o attività;
r. mandato di nominazione: atto giuridico tramite il quale il gestore del registro attribuisce un nome di dominio generico o una serie di nomi di dominio generici affini a condizione che siano rispettate le modalità d'utilizzo particolari;
s. DNSSEC (Domain Name System Security Extensions): protocollo standardizzato dell'IETF (Internet Engineering Task Force) che rende sicuro lo scambio di dati all'interno del sistema dei nomi di dominio Internet (DNS);
t. trasferimento: atto giuridico per mezzo del quale il gestore del registro riattribuisce un nome di dominio a un terzo secondo la volontà del suo titolare;
u. trasmissione: atto giuridico per mezzo del quale il gestore del registro assegna la gestione amministrativa di un nome di dominio a un nuovo centro di registrazione secondo la volontà del suo titolare.
Art. 4 Compiti generali
1Fatte salve disposizioni contrarie, l’UFCOM assume tutte le competenze, le funzioni o i compiti legati ai domini gestiti dalla Confederazione.
2Tutela la sovranità e gli interessi della Svizzera nel DNS e al momento della gestione o dell'utilizzo di domini di primo livello nonché dei nomi di dominio ad essi subordinati.
3Promuove la lotta contro la cibercriminalità commessa nel DNS tramite i nomi di dominio.
Art. 5 Protezione del DNS
1Le parti, gli elementi o i componenti materiali o immateriali del DNS seguenti sono da considerare infrastruttura critica per la Svizzera e soggiacciono se necessario a esigenze di sicurezza particolari stabilite dall'UFCOM: