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Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 32 pagine

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b. la denominazione richiesta, ossia la corrispondente stringa ACE, comprende da 3 a 63 caratteri autorizzati; l’UFCOM stabilisce i caratteri autorizzati e può prevedere delle eccezioni per quel che concerne il numero minimo di caratteri se ciò è giustificato da un interesse pubblico preponderante; le abbreviazioni composte dai due caratteri che designano i Cantoni svizzeri e i nomi di Comuni composti da due caratteri riservati conformemente all'articolo 29 capoverso 1 lettera b possono essere attribuiti alle collettività pubbliche in questione;

c. la denominazione richiesta non è riservata ai sensi della presente ordinanza, a meno che la domanda sia presentata dalla persona alla quale è destinata la riservazione.

2Il gestore del registro può rifiutare l'attribuzione di un nome di dominio:

a. se la denominazione scelta è in contrasto con l'ordine pubblico, il buon costume o il diritto vigente;

a. se ha motivo di credere che il richiedente intenda utilizzarlo a fini illeciti;

c. finché l'importo dovuto al gestore del registro non è pagato dal centro di registrazione che opera per conto del richiedente o in caso di solvibilità dubbia del suddetto centro di registrazione;

d. se lo esigono ragioni tecniche o il rispetto di norme internazionali applicabili;

e. se il richiedente è in fallimento, in liquidazione o in una procedura concordataria.

Art. 29 Denominazioni riservate

1Le seguenti denominazioni o categorie di denominazioni sono riservate nelle lingue nazionali e in inglese:

a. le denominazioni delle istituzioni federali e legate allo Stato, i nomi dei consiglieri e delle consigliere federali nonché quelli dei cancellieri e delle cancelliere, le denominazioni degli edifici ufficiali e le altre denominazioni che figurano nell'elenco centrale delle denominazioni degne di protezione in qualità di nomi di dominio, stilato dalla Cancelleria federale a beneficio della Confederazione;

b. i nomi dei Cantoni e dei Comuni svizzeri;

c. i nomi e le abbreviazioni delle organizzazioni internazionali protette dalla legislazione svizzera;

d. le denominazioni che, conformemente alle norme internazionali, devono essere riservate nei domini generici;

2Le denominazioni o le categorie di denominazioni riservate possono essere attribuite come nomi di dominio solo alle persone o alle categorie di persone cui è destinata la riservazione, eccettuate le denominazioni attribuite a terzi prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.