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Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 32 pagine

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mercato nazionale e internazionale dei nomi di dominio nonché le raccomandazioni del comitato consultivo.

3Dopo la chiusura di ogni periodo d'attribuzione privilegiata, il gestore del registro pubblica sul suo sito Internet tutte le domande di registrazione dei nomi di dominio presentate che soddisfano a priori le condizioni particolari d'attribuzione di cui all'articolo 56. L’articolo 60, capoversi 2 – 4, si applica per il rimanente.

Art. 58 Apertura graduale

1Il gestore del registro può prevedere un'apertura graduale dell'eleggibilità all'attribuzione di un nome di dominio secondo l’ordine e in funzione delle seguenti categorie di persone:

a. gli enti pubblici o altre organizzazioni svizzere di diritto pubblico;

b. le persone giuridiche iscritte nel registro di commercio svizzero la cui sede e un reale centro amministrativo si trovano in Svizzera;

c. le altre persone iscritte nel registro di commercio svizzero la cui sede e un centro amministrativo effettivo si trovano in Svizzera;

d. le persone fisiche domiciliate in Svizzera o che hanno la cittadinanza svizzera.

2L'UFCOM stabilisce le modalità di applicazione dell'apertura graduale in funzione delle norme internazionali applicabili, delle necessità di promozione del dominio e dei vincoli operativi nell'ottica di creare uno spazio di nominazione di qualità quanto più possibile sicuro. Esso considera le condizioni del mercato nazionale e internazionale dei nomi di dominio nonché le raccomandazioni del comitato consultivo.

3Prima dell'apertura graduale o indipendentemente da questa, il gestore del registro può attribuire i nomi di dominio riservati per il suo proprio uso conformemente alle norme internazionali a chiunque rispetti le condizioni generali e particolari d'attribuzione.

Art. 59 Mandato di nominazione

1I nomi di dominio che corrispondono o sono affini a denominazioni a carattere generico che presentano un interesse particolare per una parte o la totalità della comunità svizzera devono essere attribuiti tramite mandato di nominazione. L’UFCOM può stilare e aggiornare una lista di denominazioni o delle categorie di denominazioni interessate.

2Il gestore del registro può attribuire dei nomi di dominio tramite mandato di nominazione:

a. a seguito di un bando di concorso; se necessario disciplina le modalità della procedura del bando di concorso; questa deve rispettare i principi dell'oggettività, della non discriminazione e della trasparenza, garantendo allo stesso tempo la confidenzialità dei dati forniti dai candidati, o

b. sulla base di una candidatura spontanea che richiede una denominazione particolare o un gruppo di denominazioni affini.