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Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 32 pagine
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Sezione 4 Nomi di dominio
Art. 61 Revoca
Il gestore del registro può revocare l'attribuzione di un nome di dominio:
a. se condizioni generali o particolari di attribuzione di un nome di dominio non sono più soddisfatte;
b. se una denominazione generica attribuita quale nome di dominio dovrebbe piuttosto essere attribuita tramite mandato di nominazione; il beneficiario del mandato di nominazione versa un indennizzo che include la totalità delle spese di registrazione e di gestione del nome di dominio revocato;
c. se da un esame sommario risulta evidente che la denominazione attribuita come nome di dominio viola i diritti legati a segni distintivi di terzi;
d. se dei prodotti, che vengono offerti mediante un nome di dominio la cui denominazione a carattere generico si riferisce a questo prodotto o a questa categoria di prodotti, violano le prescrizioni di cui all'articolo 48 e seguenti della legge federale del 28 agosto 199211 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza;
e. se il nome di dominio contiene una denominazione geografica che presenta un interesse particolare per la totalità o una parte della comunità svizzera ed è richiesto da un ente pubblico o da un'altra organizzazione di diritto pubblico; il richiedente versa al titolare un indennizzo che include la totalità delle spese di registrazione e di gestione del nome di dominio revocato;
f. se ha motivo di credere che il titolare abbia richiesto l'attribuzione unicamente nell'intento di nuocere alla reputazione di chi possiede un interesse legittimo per questo nome o per un nome affine, oppure alla reputazione di un prodotto o di un servizio affine a questo nome agli occhi del pubblico;
g. se ha motivo di credere che il titolare abbia richiesto l'attribuzione nell'intento di trarre profitto dalla reputazione di chi possiede un interesse legittimo per questo nome o per un nome affine, oppure della reputazione di un prodotto o di un servizio affine a questo nome agli occhi del pubblico;
h. se le caratteristiche o i valori sui cui si fonda il dominio lo esigono.
Capitolo 6 Domini gestiti da altri enti pubblici svizzeri
Art. 62 Principi di gestione
1Gli enti pubblici svizzeri possono candidarsi per ottenere dei domini generici di primo livello di loro scelta presso l’ICANN.
2Essi rispettano le norme internazionali applicabili e i principi seguenti:
11 RS 232.11