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Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 32 pagine
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a. le banche dati comprendenti l'insieme delle informazioni relative ai domini gestiti dalla Confederazione necessarie all'esecuzione dei compiti di gestore del registro;
b. il server DNS primario per «.ch» comprendente il file di zona di riferimento e l'accesso al server;
c. i server DNS secondari per «.ch» e l'accesso a questi ultimi;
d. le chiavi per la creazione della firma DNSSEC per «.ch».
2L’UFCOM può decidere che altre parti, altri elementi o componenti materiali o immateriali essenziali del DNS debbano essere considerati come infrastruttura critica per la Svizzera.
3Può emanare le prescrizioni tecniche e amministrative sulla gestione della sicurezza dell'informazione e qualsiasi altra misura suscettibile di contribuire alla sicurezza e alla disponibilità del DNS.
Art. 6 Relazioni internazionali
1L’UFCOM tutela gli interessi della Svizzera in seno ai forum e agli organismi internazionali che sono incaricati di o trattano questioni relative ai nomi di dominio o ad altri elementi d'indirizzo di Internet.
2I delegati e altre persone incaricate di tutte o parte delle funzioni o dei compiti legati a un dominio gestito dalla Confederazione o da altri enti pubblici svizzeri possono partecipare ai lavori dei forum e degli organismi internazionali pertinenti, tutelando gli interessi della Svizzera. L'UFCOM può dare loro delle istruzioni.
Art. 7 Informazione
L’UFCOM informa gli ambienti interessati riguardo al DNS e all'evoluzione del regime internazionale nonché del mercato globale dei nomi di dominio.
Capitolo 2 Disposizioni generali per i domini gestiti dalla Confederazione
Sezione 1 Oggetto e organizzazione
Art. 8 Oggetto
Le disposizioni del presente capitolo disciplinano i domini gestiti dalla Confederazione e la gestione e l'attribuzione dei nomi di dominio di secondo livello ad essi subordinati. L'UFCOM può estendere l'applicazione di certe regole tecniche o amministrative a livelli inferiori o emanare prescrizioni tecniche e amministrative che si applicano a livelli inferiori.