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Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 32 pagine

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b. un ente per la lotta contro la cibercriminalità riconosciuto dall’UFCOM ha presentato una richiesta di blocco del nome di dominio.

2Il gestore del registro può bloccare un nome di dominio e sopprimere la sua attribuzione a un server di nomi per un massimo di cinque giorni lavorativi se, pur essendo adempiute le condizioni del capoverso 1 lettera a, manca la richiesta di blocco da parte di un ente conformemente al capoverso 1 lettera b. Al termine del periodo stabilito, esso sospende ogni misura non confermata da una richiesta di un ente ai sensi del capoverso 1 lettera b.

3Esso informa immediatamente il titolare, per via elettronica, dell’avvenuto blocco. Chiede nel contempo al titolare di indicare, se necessario, un indirizzo postale valido in Svizzera e di identificarsi entro 30 giorni. Il gestore del registro revoca il nome di dominio se il titolare non adempie tale obbligo entro il termine impartito.

4L’Ufficio federale di polizia (fedpol) emana una decisione in merito, se nei 30 giorni successivi al blocco il titolare:

a. ne fa richiesta;

b. s’identifica correttamente; e

c. comunica un indirizzo postale valido in Svizzera se risiede all'estero.

5Il gestore del registro libera il nome di dominio e lo riattribuisce a un server di nomi 30 giorni dopo l’esecuzione di una richiesta di blocco ai sensi del capoverso 1 lettera b, a condizione che fedpol o un’altra autorità svizzera operante nel quadro dell’esecuzione dei suoi compiti non abbia confermato tramite decisione la misura presa.

6Il gestore del registro documenta i casi di blocco e di soppressione e presenta, trimestralmente o su richiesta, un rapporto all’UFCOM. Può inoltre informare gli enti riconosciuti ai sensi del capoverso 1 lettera b sui casi di blocco e di soppressione.

Art. 18 Assistenza amministrativa

1Il gestore del registro può collaborare con qualsiasi soggetto terzo che contribuisce a identificare e a valutare minacce, abusi e pericoli che interessano o potrebbero interessare la gestione del dominio di sua competenza, l'infrastruttura predisposta a tale gestione o il DNS. Esso vigila affinché i soggetti terzi possano volontariamente fornirgli in piena sicurezza informazioni e dati personali relativi a minacce, abusi e pericoli. Esso può comunicare loro questi dati o informazioni personali.

2Esso segnala ai servizi specializzati della Confederazione gli incidenti riguardanti la sicurezza dell'informazione nel dominio di sua competenza o nel DNS. Esso può trattare i dati personali in relazione a questi incidenti e comunicarli ai servizi specializzati, se necessario all'insaputa delle persone interessate.

3Se un'autorità svizzera nell’ambito dell’esecuzione dei suoi compiti ne fa richiesta e il centro di registrazione non se ne fa carico entro dieci giorni a decorrere dalla data di richiesta dell'autorità, il gestore del registro domanda al titolare di un nome di dominio che non è in possesso di un indirizzo postale valido in Svizzera di indica-