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Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 32 pagine
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Art. 60 Processo di attribuzione
1Il gestore del registro pubblica una domanda di registrazione di un nome di dominio sul suo sito Internet dopo un esame sommario, purché le condizioni generali e particolari di attribuzione siano palesemente soddisfatte. Altri richiedenti possono presentare una domanda di registrazione per lo stesso nome di dominio nei 30 giorni successivi alla pubblicazione (domanda plurima).
2Chiunque appartenga alla comunità svizzera può presentare dei commenti pubblici riguardanti una domanda di registrazione di un nome di dominio nei 30 giorni successivi alla pubblicazione. Il gestore del registro prende atto dei commenti prima di attribuire o di rifiutare l'attribuzione di un nome di dominio. Può sopprimere i commenti manifestamente ingiuriosi o in contrasto con altre disposizioni penali.
3In caso di domanda plurima, esso attribuisce il nome di dominio in questione nell'ordine di priorità seguente:
a. per principio all'ente pubblico o all’organizzazione di diritto pubblico richiedente se concorre con richiedenti privati;
b. all'ente pubblico o all’organizzazione di diritto pubblico richiedente che, tra tutti, prevede un utilizzo del nome di dominio interessato che apporta un valore aggiunto chiaramente superiore per la comunità svizzera in confronto agli altri utilizzi previsti; il gestore del registro rinuncia ad attribuire un nome di dominio se nessun utilizzo tra quelli previsti si distingue nettamente dagli altri e se gli enti pubblici o le organizzazioni di diritto pubblico richiedenti non riescono ad accordarsi su una candidatura comune;
c. per principio al richiedente che detiene un diritto legato a un segno distintivo corrispondente al nome di dominio interessato se egli concorre con richiedenti che non beneficiano di un simile diritto;
d. al miglior offerente della vendita all'asta se i richiedenti possiedono diritti legati a segni distintivi concorrenti sul nome di dominio; il ricavato della vendita all'asta è versato alla cassa federale;
e. al richiedente che prevede un utilizzo del nome di dominio che apporta un valore aggiunto chiaramente superiore per la comunità svizzera in confronto agli utilizzi previsti dagli altri richiedenti; il gestore del registro rinuncia ad attribuire un nome di dominio se nessun utilizzo tra quelli previsti si distingue nettamente dagli altri e se i richiedenti non riescono ad accordarsi su una candidatura comune o sul fatto di sottomettere l'attribuzione all'estrazione a sorte o alla vendita all'asta.
4Fatto salvo l'esame sommario di cui all'articolo 56 capoverso 2 lettera b, il gestore del registro non verifica la fondatezza dei diritti di utilizzare le indicazioni alfanumeriche dei nomi di dominio. Le controversie relative ai diritti privati che terzi detengono sull'indicazione alfanumerica dei nomi di dominio sono disciplinate dal diritto civile.