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Consultazione 2014/7: Modifica delle ordinanze relative alla LTC (OST, ORAT, OIP) e nuova ordinanza sui domini Internet (ODIn) · 32 pagine
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Sezione 4 Attribuzione
Art. 27 Domanda di registrazione
1Il gestore del registro avvia un processo di attribuzione di un nome di dominio soltanto sulla base di una domanda di registrazione presentata da parte di un centro di registrazione per conto di un richiedente.
2Una domanda di registrazione è trattata dal gestore del registro se:
a. è stata correttamente presentata tramite il sistema di registrazione del gestore del registro;
b. include tutte le informazioni, gli elementi e i documenti necessari a decidere in merito all'attribuzione di un nome di dominio, in particolare:
1. la denominazione desiderata per il nome di dominio;
2. informazioni attuali, complete e corrette sul richiedente, segnatamente il nome, l'indirizzo postale e di posta elettronica;
3. un indirizzo postale in Svizzera per l'invio legalmente valido di comunicazioni, di citazioni e di decisioni se il richiedente risiede o ha sede all'estero;
4. indicazioni attuali, complete e corrette in relazione al rispetto delle condizioni generali e particolari per l’attribuzione del nome di dominio richiesto;
3L’UFCOM determina le informazioni, gli elementi e i documenti necessari che possono essere richiesti dal gestore del registro per verificare il nome, l’indirizzo e l’esistenza giuridica del richiedente o il rispetto delle condizioni di attribuzione di un nome di dominio, in particolare:
a. una copia di un documento d’identità nazionale o di un passaporto valido e/o un'attestazione di residenza attuale;
b. un numero d’identificazione delle imprese (IDI) secondo la legge federale del 18 giugno 20106 sul numero d’identificazione delle imprese;
c. un estratto autenticato del registro di commercio;
d. un estratto autenticato del contratto di società, degli statuti dell’associazione o dell’atto costitutivo.
4All'occorrenza esso disciplina le modalità di presentazione delle domande di registrazione. Ha la facoltà di imporre l'uso di moduli di registrazione e di mutazione prestabiliti.
Art. 28 Condizioni generali di attribuzione
1Un nome di dominio è attribuito se:
a. le condizioni particolari poste per un'attribuzione nel dominio interessato sono soddisfatte;