Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 37 pagine

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 i due Stati o territori devono aver confermato di disporre delle leggi necessarie per la presentazione e lo scambio della rendicontazione Paese per Paese;

 i due Stati o territori devono aver notificato al Segretariato dell’Organo di coordinamento l’intenzione di scambiare automaticamente rendicontazioni Paese per Paese con l’altro Stato o territorio, o uno o entrambi gli Stati o territori devono aver manifestato l’intenzione che l’Accordo SRPP sortisca effetto nei confronti di tutti gli altri Paesi che hanno presentato una notifica.

L’Accordo SRPP prevede che ogni Paese indichi, al momento della firma dell’accordo o il prima possibile successivamente, il periodo fiscale a partire dal quale esige le rendicontazioni Paese per Paese. Ora, affinché sussista un obbligo giuridico di procedere allo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese, le quattro condizioni di cui sopra devono essere soddisfatte.

Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP)

L’Accordo SRPP stabilisce le basi giuridiche materiali dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese tra la Svizzera e i suoi Stati partner. Numerose precisazioni sono contenute nel modello di legislazione interna messo a disposizione dall’OCSE concernente la rendicontazione Paese per Paese. Le regole del modello di legislazione devono essere trascritte nella legislazione nazionale di ogni Stato; da qui sorge la necessità di adottare una legge federale.

Attivazione bilaterale dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese con Stati partner

Affinché la Svizzera possa applicare lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese con Stati partner devono essere soddisfatte quattro condizioni, come evidenziato più su. La Convenzione, l’Accordo SRPP e la LSRPP devono essere effettivi. Infine, affinché lo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese con un determinato Stato partner possa essere applicato, la Svizzera deve comunicare al Segretariato dell’Organo di coordinamento la sua intenzione di scambiare automaticamente rendicontazioni Paese per Paese con questo Stato o territorio (attivazione bilaterale). L’attivazione bilaterale avviene attraverso la pubblicazione di un elenco di Stati e territori con i quali la Svizzera intende attivare lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese. Dopo che la Svizzera ha depositato il suo elenco presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento, lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese diventa effettivo unicamente se gli Stati e territori che figurano nell’elenco svizzero hanno, dal canto loro, iscritto la Svizzera tra gli Stati con i quali intendono scambiare le rendicontazioni Paese per Paese. L’elenco può essere completato successivamente.

Alternativamente, l’Accordo SRPP conferisce a uno Stato o territorio la possibilità di esprimere la propria intenzione che l’Accordo SRPP sortisca effetto nei confronti di tutti gli altri Stati partner. La Svizzera non intende avvalersi di questa possibilità e si riserva la possibilità di scegliere gli Stati e territori con i quali scambiare rendicontazioni Paese per Paese.

La LSRPP prevede di attribuire al Consiglio federale la competenza di scegliere gli Stati e territori con i quali la Svizzera intende effettuare lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese (cfr. art. 28 LSRPP). Un’attivazione bilaterale con un’ampia cerchia di Paesi consente di garantire la trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese alle autorità competenti estere, pur mantenendo le garanzie concesse dall’Accordo SRPP. Dato che le rendicontazioni Paese per Paese possono essere ottenute anche attraverso il meccanismo secondario, segnatamente quando non esiste accordo eleggibile effettivo tra le autorità competenti, attivare l’accordo SRPP con un’ampia cerchia di Paesi costituisce un reale vantaggio.

1.3 Recepimento nella strategia del Consiglio federale

L’osservanza delle norme internazionali in materia fiscale e, in particolare, di quelle relative alla trasparenza e allo scambio di informazioni è parte integrante della strategia del Consiglio federale per una piazza finanziaria svizzera concorrenziale. Un’economia aperta di media grandezza come quella della Svizzera può rimanere concorrenziale solo a condizione di rispettare le norme internazionali e di contribuire alla loro definizione.

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