Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 37 pagine

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alla sospensione temporanea dello scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese (cfr. a questo proposito i commenti sulla sez. 8 par. 5 e la possibile sospensione dell’Accordo SRPP).

Paragrafo 3

Il paragrafo 3 disciplina la procedura di notifica in caso di violazione dell’obbligo di confidenzialità e dell’uso appropriato dei dati. Vanno inoltre notificate al Segretariato dell’Organo di coordinamento le sanzioni e le azioni correttive adottate. Il Segretariato ne informa successivamente tutte le autorità competenti con le quali lo Stato o territorio in questione scambia rendicontazioni Paese per Paese sulla base dell’Accordo SRPP (cfr. a questo proposito i commenti sulla sez. 8 par. 5 e la possibile sospensione dell’Accordo SRPP).

Sezione 6 Consultazioni

Paragrafo 1

Il paragrafo 1 regola la procedura di consultazione. Questa procedura si applica quando è effettuato adattamento dell’utile a seguito di indagini supplementari fondati sui dati contenuti nella rendicontazione Paese per Paese e che questo adattamento genera risultati economici indesiderati (p. es. doppie imposizioni). Prevede che le autorità competenti debbano consultarsi e dialogare al fine di risolvere il caso.

Paragrafo 2

In caso di difficoltà nell’applicazione o nell’interpretazione dell’Accordo SRPP, ogni autorità competente può richiedere consultazioni con una o più autorità competenti al fine di elaborare misure appropriate.

Un’autorità competente deve, in particolare, consultare l’altra autorità competente prima di giungere alla conclusione che esista un’omissione sistematica, ossia la sospensione dello scambio delle rendicontazioni Paese per Paese per ragioni diverse da quelle contemplate nell’Accordo SRPP. Se a seguito della consultazione, l’autorità competente conferma l’esistenza dell’omissione sistematica da parte dell’altra autorità competente, deve informarne il Segretariato dell’Organo di coordinamento. Il Segretariato dell’Organo di coordinamento notifica in seguito l’omissione sistematica all’insieme delle autorità competenti.

Paragrafo 3

Se del caso, le conclusioni elaborate e le misure adottate, compresa l’assenza di conclusioni o di misure, devono essere portate a conoscenza del Segretariato dell’Organo di coordinamento, che ne informa le altre autorità competenti. Non sono comunicate le informazioni specifiche dei contribuenti, comprese quelle che rivelano l’identità del contribuente interessato.

Sezione 7 Modifiche

La sezione 7 stabilisce che l’Accordo SRPP può essere modificato, per consenso, mediante accordo scritto di tutte le autorità competenti per le quali è effettivo. In virtù dell’articolo 166 della Costituzione federale (Cost.)11, l’Accordo SRPP è sottoposto all’Assemblea federale per approvazione. Una modifica sarebbe sottoposta alle autorità interne competenti per approvazione.

Sezione 8 Durata dell’Accordo

La sezione 8 elenca le condizioni che vanno soddisfatte affinché l’Accordo SRPP sia effettivo tra due Stati o territori. Indica anche in quali circostanze uno Stato o territorio può sospendere o denunciare l’Accordo SRPP nei confronti di un altro Stato partner e disciplina la denuncia dell’Accordo SRPP.

11 RS 101

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