Rapporto esplicativo
Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 37 pagine
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l’azienda nella quale sia stata constatata la violazione. In tal caso, l’azienda è condannata non per la violazione dell’obbligo, ma unicamente al pagamento della multa.
Articolo 27 Procedura
Dato che le infrazioni ai sensi degli articoli 25 e 26 costituiscono violazioni del diritto amministrativo federale, è applicata la procedura della DPA. Per lo stesso motivo, il perseguimento e il giudizio (decisioni, decreti penali, decisioni penali) incombono all’autorità incaricata di applicare il diritto fiscale nazionale e internazionale, vale a dire l’AFC. Le vie di diritto contro le misure d’istruttoria nonché contro i decreti penali e le decisioni penali sono disciplinate esaurientemente nella DPA, che regola anche le competenze delle autorità di ricorso.
Sezione 9: Disposizioni finali
Articolo 28 Competenza di approvazione
In virtù dell’articolo 28 LSRPP, il Consiglio federale è competente per decidere dell’inclusione di uno Stato o territorio nell’elenco degli Stati o territori con i quali la Svizzera intende scambiare le rendicontazioni Paese per Paese. Dopo che la Svizzera ha depositato il suo elenco di Paesi presso il Segretariato dell’Organo di coordinamento, lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese diventa effettivo unicamente se gli Stati o territori che figurano nell’elenco svizzero hanno, dal canto loro, iscritto la Svizzera tra i Paesi con i quali intendono scambiare le rendicontazioni Paese per Paese. Senza concordanza non c’è scambio.
Articolo 29 Trasmissione di rendicontazioni Paese per Paese relative a periodi fiscali anteriori
all’entrata in vigore della legge
Commenti generali
L’articolo 29 costituisce il fondamento giuridico che permette all’AFC di trasmettere le rendicontazioni Paese per Paese relative a periodi fiscali anteriori all’entrata in vigore della LSRPP a Stati o territori con i quali la Svizzera dispone di una base legale convenzionale che lo consente. Dalla prospettiva attuale, l’articolo 29 concerne unicamente i periodi fiscali 201620 e 2017 per i quali certe entità notificanti avrebbero già allestito la rendicontazione Paese per Paese. Questa circostanza può prodursi segnatamente se una società madre residente di Svizzera detiene entità costitutive residenti in Paesi terzi e questi esigono la rendicontazione Paese per Paese per i periodi fiscali in questione.
Per i periodi fiscali che hanno inizio al momento dell’entrata in vigore della LSRPP o successivamente, ovvero attualmente a decorrere dal 1º gennaio 2018, l’allestimento delle rendicontazioni Paese per Paese diventa obbligatorio e l’articolo 29 non sortisce effetto. Lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese relative al periodo fiscale 2018 e ai periodi fiscali successivi avviene automaticamente sulla base dell’Accordo SRPP.
Capoverso 1
Conformemente al principio di non retroattività delle leggi, l’AFC può trasmettere le rendicontazioni Paese per Paese relative a periodi fiscali anteriori all’entrata in vigore della legge soltanto quando le abbia ottenute su base volontaria da un’entità notificante. A seguito di questa presentazione volontaria, l’AFC trasmette la rendicontazione Paese per Paese a uno o più Paesi contraenti determinati, nel rispetto delle garanzie convenzionali, segnatamente dei principi di confidenzialità e di specialità.
L’Accordo SRPP non è ancora applicabile ai periodi fiscali 2016 e 2017 e non può quindi fungere da base legale per la trasmissione delle rendicontazioni Paese per Paese fornite all’AFC su base volontaria. Tantomeno è possibile fondare questa trasmissione sulla Convenzione del Consiglio d’Europa e
20 Questo limite temporale anteriore è conforme all’impegno politico assunto dai Paesi nel quadro del progetto BEPS giacché è stato deciso di non esigere l’allestimento di una rendicontazione Paese per Paese fondata sul nuovo modello per gli esercizi fiscali che hanno inizio prima del 1º gennaio 2016; OCDE, Action 13 – Documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays, pubblicato il 5 ottobre 2015, paragrafo 50.
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