Rapporto esplicativo

Consultazione 2015/107: Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese; LF sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali · 37 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo

La società madre è l’entità costitutiva del gruppo di imprese multinazionali tenuta a fornire la rendicontazione Paese per Paese per conto del gruppo di imprese multinazionali. Quando la società madre ha fornito la rendicontazione Paese per Paese, l’obbligo è soddisfatto per tutte le entità costitutive del gruppo di imprese multinazionali. Per ottenerla, gli Stati o territori nei quali un’entità costitutiva risiede devono pertanto basarsi sugli accordi internazionali effettivi.

Articolo 8 Obbligo di un’altra entità costitutiva residente di Svizzera di fornire la rendicontazione Paese per Paese

Quando un gruppo di imprese multinazionali la cui cifra d’affari consolidata supera la soglia che comporta l’obbligo di presentare una rendicontazione Paese per Paese dispone di un’entità costitutiva in Svizzera che non è la società madre, detta entità costitutiva può essere tenuta, in determinate condizioni, a fornire la rendicontazione Paese per Paese all’AFC.

L’articolo 8 stabilisce le condizioni alle quali l’AFC può esigere la rendicontazione Paese per Paese direttamente dall’entità costitutiva residente di Svizzera. L’articolo 8 instaura così un meccanismo secondario che permette di garantire che l’AFC ottenga la rendicontazione Paese per Paese nel caso in cui non fosse possibile per la via principale, ovvero la via convenzionale. Tuttavia, questo non significa che l’AFC richiederà sistematicamente la rendicontazione Paese per Paese alle entità costitutive residenti di Svizzera. Solo quando ritiene che l’ottenimento di detta rendicontazione riveste un interesse particolare l’AFC si rivolge all’entità costitutiva residente di Svizzera. Il termine entro il quale l’entità costitutiva deve fornire la rendicontazione Paese per Paese all’AFC è disciplinato dall’articolo 11 capoverso 2.

Il meccanismo secondario deve essere limitato a determinati casi particolari enumerati alle lettere a e b, ovvero:

a. lo Stato di residenza della società madre non ha concluso un accordo applicabile allo scambio delle

rendicontazioni Paese per Paese di cui la Svizzera è parte per il periodo fiscale oggetto della rendicontazione. In questa ipotesi, l’AFC non può ottenere la rendicontazione Paese per Paese in base agli accordi internazionali che prevedono lo scambio delle rendicontazioni Paese per Paese sottoscritti dalla Svizzera, in quanto lo Stato di residenza della società madre non è parte a detti accordi. Più concretamente, questa situazione potrebbe presentarsi segnatamente nel caso in cui uno Stato

242 \ COO 24/37